Esenzione dall’imposta di bollo delle operazioni di tesoreria a breve termine: in quali casi

Secondo quanto previsto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione del 20 giugno 2024 resa nella causa C420/2023, l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale le operazioni di tesoreria a breve termine sono esenti dall’imposta di bollo quando coinvolgono due entità stabilite in tale Stato membro, ma non lo sono quando il mutuatario è stabilito in un altro Stato membro.

Con la decisione del 20 giugno 2024 resa nella causa C420/2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito chiarimenti sull’imposta di bollo.

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se gli articoli 18 e 63 nonché l’articolo 65, paragrafo 3, TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale le operazioni di tesoreria a breve termine sono esenti da un’imposta di bollo quando coinvolgono due entità stabilite in tale Stato membro o quando il mutuatario è ivi stabilito, ma non lo sono quando il mutuante è stabilito in detto Stato membro e il mutuatario è stabilito in un altro Stato membro.

Sul punto, occorre ricordare che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta in maniera generale gli ostacoli ai movimenti di capitali tra gli Stati membri. Le misure vietate da tale disposizione, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dall’effettuarne in altri Stati.

Con la decisione in questione la Corte ha previsto che l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale le operazioni di tesoreria a breve termine sono esenti dall’imposta di bollo quando coinvolgono due entità stabilite in tale Stato membro, ma non lo sono quando il mutuatario è stabilito in un altro Stato membro.

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