L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 219 del 21 febbraio 2023 in tema di imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento arbitrale posti in essere da società di mutuo soccorso.
Relativamente agli atti indicati nella tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 in linea generale, le istanze, le scritture private, le copie dichiarate conformi, le certificazioni ed altri documenti in essa elencati prevedono l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine.
L’articolo 4, comma 1, del CTS dispone, tra l’altro, che sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
L’articolo 82 del CTS prevede al comma 5 l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti, ovvero dagli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
L’ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore porta a ritenere corretto ricomprenderne nel regime di esenzione anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 20 della richiamata Tariffa.
A cura della Redazione