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Esenzione IVA dei servizi di trasporto connessi all’importazione: le spese rientrano nella base imponibile IVA?

Esenzione Iva Dei Servizi Di Trasporto Connessi All’importazione: Le Spese Rientrano Nella Base Imponibile Iva?

Nella vicenda Cartrans Preda (C-461/21), decisa il 7 settembre 2023, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato la contrarietà alla direttiva IVA della prassi fiscale di uno Stato membro UE, che consista nel rifiutare automaticamente l’esenzione dall’IVA per i servizi di trasporto connessi all’importazione di beni per il solo motivo che il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta non abbia presentato i documenti specifici prescritti dalla normativa nazionale, nonostante vengano prodotti altri documenti, la cui autenticità o affidabilità non consenta di nutrire dubbi, che dimostrino come le condizioni subordinanti il diritto all’esenzione siano soddisfatte.

Importazione di beni: regime di esenzione IVA

L’art. 144 della direttiva n. 2006/112/CE porta gli Stati UE a esentare le prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni, il cui valore sia compreso nella base imponibile, in conformità all’art. 86, par. 1, lettera b). Pertanto, sussistono due condizioni affinché una tale prestazione sia esente IVA:

– la prestazione dovrà essere connessa all’importazione del bene interessato;

– il valore della prestazione dovrà essere compreso nella base imponibile dell’IVA del bene importato (Federal Express Europe, C-273/16).

Quanto poi alla base imponibile per le importazioni di beni, è previsto dall’art. 85 che essa sia costituita dal valore definito in dogana e che la base stessa dovrà, ove non siano già comprese, comprendere le spese accessorie, tra cui rientrano quelle di trasporto fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d’importazione e quelle di trasporto verso un altro luogo di destinazione, sito nell’UE, a condizione che quest’ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta (art. 86).

Pertanto, risulta dal dato normativo che le spese di trasporto non siano necessariamente comprese nel valore in dogana dei beni importati, non potendosi infatti ritenere che la registrazione di un’operazione d’importazione comporti l’inclusione, nella base imponibile dell’IVA i beni importati nell’UE, delle spese del trasporto effettuato da un soggetto passivo fra lo Stato membro nel cui territorio sia situato il luogo di introduzione nell’UE e quello di destinazione sito in altro Stato membro. Qualora invece non fossero già incluse nel valore in dogana, le spese dovranno essere integrate nella base imponibile IVA dei beni importati.

Quindi se viene registrata un’operazione d’importazione, ciò non comporta la sistematica inclusione, nella base di calcolo del valore in dogana, della tariffa di trasporto. Analogamente l’esistenza di un Master Reference Number (MRN) non dimostra, nemmeno implicitamente, che il complesso delle spese di cui all’art. 86, par. 1, lettere a) e b) siano state incluse nella base imponibile.

Quali prove per beneficiare dell’esenzione IVA?

Se la direttiva n. 2006/112/CE non prevede una disciplina relativa alle prove che i soggetti passivi siano tenuti a fornire per beneficiare dell’esenzione IVA, dovranno essere gli Stati UE a fissare le condizioni alle quali le operazioni all’importazione siano da essi esentate, per assicurare una corretta e semplice applicazione di dette esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione o abuso. Ma gli Stati UE, nell’esercizio dei loro poteri, dovranno rispettare i principi generali di certezza del diritto e proporzionalità (Traum, C-492/13).

Una misura nazionale, in sintonia con il principio di proporzionalità, eccede quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA qualora subordini essenzialmente l’esenzione al rispetto di obblighi formali, senza che siano presi in considerazione i requisiti sostanziali (Euro Tyre, C-21/16).

Qualora però i requisiti sostanziali siano soddisfatti, il principio di neutralità fiscale esige che l’esenzione dall’IVA sia concessa anche se determinati requisiti formali siano stati omessi da parte dei soggetti passivi.

Vi sono due sole fattispecie nelle quali l’inosservanza di un requisito formale possa comportare la perdita del diritto all’esenzione IVA:

– un soggetto passivo non può invocare il principio di neutralità fiscale qualora abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell’IVA;

– la violazione di un requisito formale può portare al diniego dell’esenzione dall’IVA qualora tale violazione abbia come effetto d’impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.

Quindi le prestazioni di servizi di trasporto sono esenti qualora da un lato siano connesse con l’importazione di beni e dall’altro il valore del trasporto sia compreso nella base imponibile dell’IVA dei beni importati. Per beneficiare poi dell’esenzione, spetterà quindi al prestatore trasmettere alle autorità fiscali competenti la prova che l’operazione di trasporto soddisfi dette due condizioni sostanziali dell’esenzione IVA.

Cosicché il beneficio dell’esenzione non potrà essere subordinato alla condizione che il prestatore presenti, al fine di dimostrare che le condizioni siano soddisfatte, documenti specifici prescritti dalla normativa nazionale, ad esclusione di ogni elemento di prova che consenta di avvalorarne la convinzione dell’autorità fiscale competente (Cartrans Spedition, C-495/17). Imporre una tale modalità di prova andrebbe a subordinare il diritto all’esenzione al rispetto di obblighi formali, senza esaminare se quelli sostanziali siano stati o meno soddisfatti.

Di conseguenza, le autorità fiscali competenti dovranno esaminare se, per quanto riguarda una prestazione di servizi di trasporto, le condizioni sostanziali a cui è subordinata l’esenzione ex art. 144, direttiva n. 2006/112/CE, in combinato disposto con l’art. 86, par. 1, lettera b), siano soddisfatte. Di contro, le Amministrazioni non potranno dedurre che ciò non sia avvenuto dalla sola circostanza che il soggetto tenuto al pagamento dell’IVA non sia in grado di fornire uno o più fra i documenti specifici prescritti dalla normativa nazionale: potranno essere richieste al soggetto passivo prove che siano ritenute necessarie per valutare se quest’ultimo soddisfi le condizioni dell’esenzione.

La vicenda

Una società, stabilita in Romania, fornisce servizi di trasporto su strada di merci ed in seguito ad un controllo fiscale, le veniva notificato un accertamento per una maggior IVA, inerente a una fattura emessa per servizi di trasporto su strada che aveva fornito ad altra società. Nel dettaglio, il fisco contestava alla contribuente di non aver presentato i documenti attestanti che i servizi di trasporto controversi fossero direttamente connessi all’importazione dei beni interessati e che il valore dei servizi fosse incluso nella base imponibile dei beni importati. Di conseguenza per l’Amministrazione finanziaria l’esenzione IVA non era giustificata.

Con il proprio ricorso la contribuente aveva affermato che le spese di trasporto, fino al luogo di destinazione, erano state obbligatoriamente incluse dalle autorità doganali nel valore in dogana delle merci al momento del loro ingresso nell’UE e nella base imponibile ai fini IVA dei beni importati. Nel dettaglio, il trasporto riguardava un percorso effettuato tra il porto di Rotterdam, luogo in cui i beni erano entrati nell’UE, e Cluj-Napoca (Romania), ossia il luogo di destinazione. Da qui la società riteneva che i servizi di trasporto da lei forniti avessero soddisfatto le condizioni per l’esenzione prevista dall’art. 144, direttiva n. 2006/112/CE inerente alle prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni.
La Corte di Giustizia UE, adita dal giudice del rinvio rumeno, ha dapprima affermato come gli articoli 86, par. 1, lettera b) e par. 2, nonché l’art. 144 della direttiva IVA n. 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che, al fine di beneficiare dell’esenzione dall’IVA prevista per i servizi di trasporto connessi all’importazione di beni, quando il trasporto di una merce importata nell’Unione viene effettuato da un soggetto passivo fra lo Stato membro nel cui territorio è situato il luogo di introduzione di tale bene nell’Unione e un luogo di destinazione situato in un altro Stato membro, la registrazione dell’operazione d’importazione non comporta, per tale stesso fatto e sistematicamente, l’inclusione delle spese di detto trasporto nella base imponibile dell’IVA della merce importata.

Inoltre, per la Corte di Giustizia UE uno Stato membro non può rifiutare automaticamente l’esenzione dall’IVA per i servizi di trasporto specifici connessi all’importazione di beni per il motivo che il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta non abbia presentato i documenti specifici prescritti dalla normativa nazionale, pur se produce altri documenti, della cui autenticità o affidabilità nulla consente di nutrire dubbi, atti a dimostrare che le condizioni cui dette disposizioni subordinano il diritto all’esenzione siano soddisfatte.

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Fonte

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