Esenzione IVA per fondi pensioni se comparabili a fondi comuni d’investimento

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito con la decisione del 5 settembre 2024 resa nelle cause riunite da C?639/22 a C?644/22 che al fine di determinare se un fondo pensione che non sia un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari possa beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione, non solo è necessario effettuare un confronto con un simile organismo, ma anche valutare se, tenuto conto della situazione giuridica e finanziaria del partecipante rispetto al fondo pensione, detto fondo pensione sia comparabile ad altri fondi che, senza costituire organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, sono considerati dallo Stato membro fondi comuni d’investimento.

Con la decisione del 5 settembre 2024 resa nelle cause riunite da C?639/22 a C?644/22, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito chiarimenti in tema di esenzione IVA.

In particolare, la decisione riguarda l’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Tali domande sono state presentate nell’ambito di sei controversie riguardanti dei fondi pensione, in merito all’applicazione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA nei confronti di tali fondi pensione.

Con la decisione in questione la Corte ha previsto che:

-l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che i partecipanti a un fondo pensione che, nell’ambito di un regime pensionistico collettivo, istituisce un contratto pensionistico che prevede diritti a pensione e prestazioni pensionistiche il cui importo, benché definito sulla base di una pensione di riferimento o dei redditi professionali e del numero di anni di lavoro di ciascun partecipante, può variare, a determinate condizioni, in conseguenza dei risultati degli investimenti effettuati da tale fondo pensione, possono essere ritenuti sopportare il rischio degli investimenti solo qualora tale importo dipenda, in via principale, dai risultati di tali investimenti.

Per effettuare una simile valutazione, non rilevano né il numero di anni in cui si costituiscono i diritti a pensione di un partecipante né il fatto che la costituzione dei medesimi sia stata interrotta in un certo momento per quanto riguarda un fondo pensione. Il fatto che il rischio sia sopportato individualmente o collettivamente, in particolare in caso di fallimento, o che un datore di lavoro si sia reso garante per un certo periodo per la prevista costituzione dei diritti a pensione rappresentano da parte loro fattori pertinenti, senza però essere, in quanto tali, determinanti.

-l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che al fine di determinare se un fondo pensione che non sia un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari possa beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione, non solo è necessario effettuare un confronto con un simile organismo, ma anche valutare se, tenuto conto della situazione giuridica e finanziaria del partecipante rispetto al fondo pensione, detto fondo pensione sia comparabile ad altri fondi che, senza costituire organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, sono considerati dallo Stato membro di cui trattasi fondi comuni d’investimento ai sensi di tale disposizione.

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