La fattispecie oggetto di interpello
Una SGR che gestisce fondi di investimento alternativi (cd. “FIA”), appartenente a un gruppo che rappresenta uno dei principali player internazionali nella gestione di fondi di investimento di natura immobiliare, ha stipulato diversi contratti intercompany mediante i quali riceve servizi di consulenza da altre società del medesimo gruppo.
Più nello specifico, le altre società del gruppo si obbligano a prestare nei confronti della SGR:
– servizi di found management (servizi di categoria A), quali ad esempio la definizione della strategia e delle politiche di investimento del Fondo per quanto riguarda, tra l’altro, le caratteristiche degli immobili da acquistare e dismettere e l’organizzazione di incontri con gli investitori;
– servizi di consulenza per gli investimenti (servizi di categoria B), utilizzati dalla SGR per prestare la propria attività a favore di soggetti diversi dai fondi di investimento alternativi (cd. “FIA”);
– servizi di asset management (servizi di categoria C), incentrati sull’assistenza in relazione alla gestione del patrimonio immobiliare gestito dalla SGR.
I servizi di categoria B e C sono di mera consulenza tecnica e non sono resi dalle altre società del gruppo in relazione alla gestione di FIA.
Due condizioni per l’esenzione da IVA
a) che le prestazioni di servizio erogate siano riconducibili, sotto il profilo oggettivo, tra i servizi di “gestione” dei fondi comuni d’investimento;
b) che i servizi di gestione debbano essere resi in relazione a fondi che si qualificano come “fondi comuni d’investimento”.
Per quanto concerne la condizione di cui alla lettera a), concernente la nozione di “gestione” degli OICR, la Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 2 luglio 2020, C-231/19, Blackrock Investment management (UK) Ltd contro HMRC) ha affermato che:
Affinché l’esenzione possa trovare applicazione, è in ogni caso necessario che i servizi eventualmente prestati dal gestore esterno formino “un’insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio di gestione di fondi comuni d’investimento”.
In particolare, la Corte di Giustizia UE ha affermato il principio di diritto secondo cui affinché un FIA possa considerarsi come avente caratteristiche comparabili a un OICVM e, quindi, qualificarsi come fondo comune di investimento ai sensi della direttiva IVA n. 112 del 2006, dovrebbero essere soddisfatti i seguenti requisiti individuati dalla giurisprudenza comunitaria e confermati dalla prassi amministrativa domestica, vale a dire:
i. la sottoposizione del fondo a “vigilanza statale specifica”;
ii. la partecipazione al fondo da parte di una pluralità di investitori che “abbiano diritto ai benefici e sopportino il rischio connesso alla relativa gestione”;
iii. l’esclusiva dipendenza del “rendimento dell’investimento realizzato dai risultati di gestione del fondo”.
In sintesi, per l’Agenzia delle Entrate trova applicazione il regime di esenzione da IVA per i servizi forniti dall’advisor terzo alla SGR se:
– l’attività svolta dal terzo presenta un “vincolo intrinseco” rispetto all’attività del fondo (deve cioè avere ad oggetto prestazioni che sono proprie di un fondo comune di investimento e che lo distinguono, a tale riguardo, da altre attività economiche). Sono tali, pertanto, tutte le attività intimamente connesse all’essenza dell’attività del fondo quali, a titolo esemplificativo, i servizi di gestione amministrativa e contabile del fondo, ma anche i servizi di consulenza e informazione relativi alla gestione di un fondo in senso stretto o all’acquisto e vendita di attivi;
– i servizi prestati dal fornitore esterno sono dotati di autonomia rispetto all’attività già svolta dalla SGR, in maniera sufficiente da non poter essere confusi con altre attività già svolte dalla SGR;
– i servizi devono essere resi dal gestore esterno in modo continuativo (o quantomeno prevedibile), in quanto espressione di una scelta operativa del gestore che abbia un certo grado di stabilità.