Affinché si possa ritenere applicabile il regime di esenzione per i diritti di ingresso alle mostre di oggetti d’arte di nuova realizzazione, non è sufficiente l’esposizione in spazi appositi delle creazioni, assenza dei dichiarati scopi speculativi, ma occorre altresì che il servizio prestato abbia una certa rilevanza culturale e sociale.
E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 417 del 4 agosto 2023 in merito all’ambito applicativo dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per cui l’esenzione ”oggettiva” IVA opera ogni qual volta vengono esposti in spazi appositamente predisposti, quadri, fotografie, stampe, statue, di autori di chiara fama, con scopo unicamente divulgativo, prescindendo dal carattere permanente o meno della manifestazione o dal soggetto pubblico o private che la realizza.
Quanto a dire che la ratio dell’esenzione IVA in commento risiede nella volontà di incentivare per il tramite delle mostre la divulgazione e la promozione della conoscenza unicamente di quei beni che abbiano rilevante utilità sociale e culturale e che siano state realizzate da autori di chiara fama.
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