Esenzione IVA per servizio di cassa reso ad un soggetto obbligato al regime di rilevazione SIOPE+: in quali casi
- 2 Febbraio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 188 del 2 febbraio 2023 in tema di trattamento IVA del servizio di cassa reso da un istituto di credito ad un soggetto obbligato al regime di rilevazione SIOPE+ e agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2019.
L’articolo 10, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1) prevede che sono esenti le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento? l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti? le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti? la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta.
Il presupposto per l’esenzione è di carattere ”oggettivo”, in quanto si applica a prescindere dal soggetto che li pone in essere e di chi ne usufruisce, nonché indipendentemente dalle modalità tecniche, elettronica, automatica o manuale, con cui i servizi in parola sono realizzati.
In generale, sono riconducibili al campo di applicazione dell’esenzione le operazioni che generano esposizioni finanziarie a debito o a credito, come ad esempio i servizi di pagamento o di incasso, le dilazioni di pagamento o le concessioni di crediti, idonei ad incidere nella sfera giuridica e patrimoniale del destinatario.
In particolare, in attuazione del decreto ministeriale 8 agosto 2019, che ha esteso a decorrere dal 1° gennaio 2020 il sistema di rilevazione SIOPE alle Autorità amministrative indipendenti inserite nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, gli ordinativi di incasso e di pagamento dovranno avvenire esclusivamente attraverso ordinativi informatici conformi allo standard ordinativo informatico emanato dall’AgID, e sono trasmessi al tesoriere/cassiere esclusivamente per il tramite della piattaforma SIOPE+, l’infrastruttura informatica gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Banca d’Italia
Allo scopo di automatizzare il monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle amministrazioni pubbliche è stato introdotto il sistema ”SIOPE+”, che prevede l’emissione degli ordinativi di pagamento ed incasso secondo lo Standard nazionale, e la relativa trasmissione esclusivamente attraverso l’infrastruttura tecnologica e applicativa regolata e controllata da AgID, in sostituzione dei previgenti ordinativi informatici locali disciplinati nelle singole Convenzioni di Tesoreria. Tale sistema consente di acquisire in automatico i dati relativi ai pagamenti e agli incassi, liberando gli enti (ovvero i cassieri) dall’obbligo di provvedere alla loro trasmissione alla banca dati SIOPE.
La piattaforma ”SIOPE+” e i connessi adempimenti disciplinati dal decreto costituiscono le modalità e le regole cui devono attenersi le Autorità e il cassiere/tesoriere per la corretta esecuzione del servizio di cassa al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici.
Le operazioni relative al ”conto corrente di Tesoreria” e al ”conto corrente bancario on line multiutenza” dedicato al servizio di tesoreria, di incassi e di pagamenti nonché rilascio e gestione delle carte di credito, in quanto operazioni finanziarie rientrano nel regime di esenzione IVA di cui al n. 1), dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.
La mera circostanza che un servizio sia interamente effettuato mediante strumenti elettronici non osta, di per sé, al riconoscimento dell’esenzione a detto servizio, atteso che i presupposti per l’applicazione discendono dalla natura del servizio e non dalle modalità di effettuazione.
A cura della Redazione