Esenzione per imposta di bollo su richiesta di rilascio dell’abilitazione ai servizi scorta gare ciclistiche: in quali casi

Con la risposta a interpello n. 346 del 14 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta di bollo su richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi scorta gare ciclistiche e sugli attestati rilasciati dagli organi competenti.

L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa.

Nell’allegato B al medesimo d.P.R. n. 642 del 1972, denominato Tabella, sono riportati, invece, gli atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.

L’articolo 27­bis della Tabella, in particolare, prevede l’esenzione per gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) nonché dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.

Con riferimento al riconoscimento da parte del CONI, si fa presente che in base all’articolo 10 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, rubricato ”Riconoscimento ai fini sportivi”:

-le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva?

­la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l’iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport.

Ai fini della risposta al quesito prospettato dall’Istante, si richiamano, inoltre, per quanto di interesse, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore.

In particolare, l’articolo 4 del CTS, rubricato ”Enti del Terzo Settore”, dispone al comma 1 che sono enti del Terzo settore: «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Il comma 5 dell’articolo 82 del predetto Codice (rubricato ”Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali”) dispone l’esenzione dall’imposta di bollo per «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti, ovvero gli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società», iscritti nel Runts, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Pertanto, per gli enti individuati dall’articolo 27­bis della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e per quelli di cui al comma 1 dell’articolo 82 del CTS, le istanze presentate e le attestazioni richieste sono esenti dall’imposta di bollo.

Le istanze cumulative di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada, possano godere dell’esenzione dal tributo se presentate dai soggetti indicati nell’articolo 27­bis della richiamata Tabella o da ETS di cui all’articolo 82, comma 1, del CTS.

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