Il caso esaminato dell’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 85 è quello di una società inglese in regime di franchigia (art. 281 e ss. direttiva n. 2006/112/CE), non soggetto passivo e priva di VAT number secondo la legislazione locale, che presta servizi di consulenza nei confronti di soggetti passivi d’imposta italiani. La società inglese ha chiesto al fisco italiano di conoscere se i citati committenti siano tenuti a comunicare con l’esterometro i dati di dette operazione prospettando l’esclusione in analogia con quanto chiarito dalla circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 in merito alla presentazione dell’elenco riepilogativo INTRASTAT.
L’Agenzia ha “rigettato” la soluzione dell’istante propendendo per l’applicazione dell’esterometro sostenendo che per detto obbligo comunicativo, a differenza, degli INTRATAT: (i) “è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso; (ii) non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale”.