Esterovestizione: ambito di applicazione in chiaro
- 26 Gennaio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La norma, volta a contrastare il fenomeno delle esterovestizioni ha ad oggetto le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 164 del 26 gennaio 2023 con cui ha specificato quando si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo
Con la risposta a interpello n. 164 del 26 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicabilità della presunzione relativa della residenza fiscale in Italia di società ed enti, c.d. esterovestizione.
L’art. 73, comma 5bis, TUIR stabilisce che, salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
– sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato?
– sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
La norma, volta a contrastare il fenomeno delle esterovestizioni, ha ad oggetto le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia, ossia partecipazioni nei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 TUIR
A cura della Redazione
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