ETS: senza benefici fiscali le erogazioni necessarie per la costituzione del fondo di dotazione
- 14 Febbraio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La disposizione citata prevede:
– per gli enti, società e persone fisiche, che effettuano erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, in favore di enti del Terzo settore, di considerare in deduzione l’importo erogato entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato;
– esclusivamente per le persone fisiche, la possibilità di beneficiare di una detrazione d’imposta pari al 30% di quanto erogato, calcolata sull’importo massimo di 30.000 euro.
Le erogazioni per la costituzione del fondo di dotazione non sono liberali
Le liberalità si caratterizzano per la mancanza di un obbligo posto a carico del soggetto erogante.
La costituzione del fondo di dotazione iniziale rappresenta, invece, un atto necessario per “dare vita” all’ente. In mancanza di tale atto, cioè del conferimento, l’ente non può costituirsi e sotto questo profilo sono ben evidenti le diverse ragioni che determinano la necessità di versare tale somma di denaro.
È questo, nella sostanza, il ragionamento sotteso dell’Agenzia delle Entrate che ha determinato la soluzione negativa circa l’impossibilità di fruire delle predette agevolazioni fiscali.
L’Amministrazione finanziaria ha escluso la deducibilità delle somme versate a titolo di conferimento finalizzate ad incrementare il patrimonio dell’ente, come pure gli apporti effettuati per acquisire lo status di socio o fondatore.
Natura della somma versata da verificare caso per caso
Non si può escludere completamente, però, che un socio fondatore effettui il versamento di somme ad altro titolo indipendentemente dallo status e dai rapporti del medesimo con l’ente del Terzo settore. Le somme versate, ad esempio, potrebbero non essere finalizzate né alla dotazione inziale, né ad incremento del patrimonio dell’ente stesso. È necessario verificare caso per caso la natura della somma versata e, qualora sussista lo spirito di liberalità, sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge.
Pertanto, non si può escludere, al di là dei limiti tracciati dall’Agenzia delle Entrate, che le somme versate da un socio abbiano effettivamente la natura di erogazioni liberali. In questo caso sarà possibile fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge al pari dei versamenti effettuati da soggetti estranei, cioè non facenti parte dell’ente associativo.