ETS: senza benefici fiscali le erogazioni necessarie per la costituzione del fondo di dotazione

Costituzione di un ETS: nessun beneficio fiscale per le erogazioni necessarie per la costituzione del fondo di dotazione. Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, la mancanza della natura di liberalità non rende possibile l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017Codice del Terzo settore.

La disposizione citata prevede:

– per gli enti, società e persone fisiche, che effettuano erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, in favore di enti del Terzo settore, di considerare in deduzione l’importo erogato entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato;

– esclusivamente per le persone fisiche, la possibilità di beneficiare di una detrazione d’imposta pari al 30% di quanto erogato, calcolata sull’importo massimo di 30.000 euro.

Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. 

Le erogazioni per la costituzione del fondo di dotazione non sono liberali

Le liberalità si caratterizzano per la mancanza di un obbligo posto a carico del soggetto erogante.

La costituzione del fondo di dotazione iniziale rappresenta, invece, un atto necessario per “dare vita” all’ente. In mancanza di tale atto, cioè del conferimento, l’ente non può costituirsi e sotto questo profilo sono ben evidenti le diverse ragioni che determinano la necessità di versare tale somma di denaro.

È questo, nella sostanza, il ragionamento sotteso dell’Agenzia delle Entrate che ha determinato la soluzione negativa circa l’impossibilità di fruire delle predette agevolazioni fiscali.

La soluzione è sostanzialmente in linea con quanto affermato in passato dalla stessa Agenzia delle Entrate in relazione alle diverse ipotesi di deduzioni per erogazioni liberali di cui all’art. 100 TUIR. In questo senso si sono espresse le risposte alle istanze di interpello n. 255 del 2019 e n. 266 del 2023.

L’Amministrazione finanziaria ha escluso la deducibilità delle somme versate a titolo di conferimento finalizzate ad incrementare il patrimonio dell’ente, come pure gli apporti effettuati per acquisire lo status di socio o fondatore.

Natura della somma versata da verificare caso per caso

Non si può escludere completamente, però, che un socio fondatore effettui il versamento di somme ad altro titolo indipendentemente dallo status e dai rapporti del medesimo con l’ente del Terzo settore. Le somme versate, ad esempio, potrebbero non essere finalizzate né alla dotazione inziale, né ad incremento del patrimonio dell’ente stesso. È necessario verificare caso per caso la natura della somma versata e, qualora sussista lo spirito di liberalità, sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge.

In questo senso deve essere rilevato come l’art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017 non contenga alcun riferimento alla sussistenza di specifici rapporti giuridici tra il donante e l’ente.

Pertanto, non si può escludere, al di là dei limiti tracciati dall’Agenzia delle Entrate, che le somme versate da un socio abbiano effettivamente la natura di erogazioni liberali. In questo caso sarà possibile fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge al pari dei versamenti effettuati da soggetti estranei, cioè non facenti parte dell’ente associativo.

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