Eventi alluvionali, nuovi chiarimenti sulla sospensione dei termini per versamenti tributari
- 28 Giugno 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato delle faq in tema di sospensione dei termini per i versamenti tributari in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
L’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del DL n. 61 del 2023, “Decreto Alluvione”, ha disposto nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati, la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Si evince, dunque, che:
– nulla osta al mantenimento, su base volontaria, dei versamenti rateali originali;
– per tutte le somme in scadenza nel periodo di sospensione è consentito effettuare i pagamenti entro il 20 novembre 2023 senza alcun importo aggiuntivo a titolo di maggiorazione, interessi o sanzioni.
Pertanto, qualora si intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023 non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere i versamenti rateali:
-se titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi;
-se non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni.
Nei casi descritti è, comunque, opportuno dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.
Sospensione anche per versamenti da comunicazione d’irregolarità
Con altra FAQ del 28 giugno 2023 è stato evidenziato che tra gli “altri atti” genericamente richiamati dallla normativa rientrano anche le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, i cui termini sono interessati, oltre che dalla sospensione in argomento, anche dalla sospensione “estiva”.
Pertanto, ipotizzando una comunicazione d’irregolarità recapitata il 10 aprile 2023, considerando le due sospensioni sopra richiamate, il computo del termine di trenta giorni, entro cui provvedere al pagamento dell’intera somma dovuta o della prima rata, si interrompe il 1° maggio e riprende a decorrere dal 5 settembre 2023, per scadere il 14 settembre 2023.
Relativamente alle rateazioni in corso alla data di inizio della sospensione, il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra 1° maggio al 31 agosto 2023 deve essere effettuato entro il 1°settembre 2023.
Resta fermo il termine di versamento previsto dall’originario piano di rateazione per le rate aventi scadenza al di fuori del periodo di sospensione.