False fatture emesse da un dipendente ad insaputa del datore di lavoro: chi indica l’IVA

La controversia risolta dalla Corte di giustizia con la sentenza relativa alla causa C-422/22 del 30 gennaio 2024 verte sulle false fatture emesse da un dipendente che riportano i dati del datore di lavoro ad insaputa e senza il consenso di quest’ultimo.

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 203 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che, qualora un dipendente di un soggetto passivo dell’IVA abbia emesso una fattura falsa in cui è indicata l’IVA, utilizzando l’identità del suo datore di lavoro come soggetto passivo, all’insaputa di quest’ultimo e senza il suo consenso, tale dipendente debba essere considerato quale persona che indica l’IVA ai sensi di tale articolo.

L’articolo 203 della direttiva IVA dispone che chiunque indichi l’IVA in una fattura è debitore dell’imposta ivi menzionata.

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’ambito di applicazione di detto articolo 203, la Corte ha precisato che l’IVA indicata in una fattura è dovuta dall’emittente di tale fattura, anche in assenza di una qualsiasi operazione imponibile reale.

Infatti, risulta da costante giurisprudenza che tale articolo 203 mira a eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che potrebbe derivare dal diritto a detrazione previsto dalla direttiva IVA.

Esso è pertanto destinato ad applicarsi nel caso in cui l’IVA sia stata erroneamente fatturata e vi sia un rischio di perdita di gettito fiscale a causa del fatto che il destinatario della fattura in questione potrebbe avvalersi del proprio diritto alla detrazione di siffatta IVA.

Pertanto, l’emittente di una fattura in cui è indicato l’importo dell’IVA è debitore di tale importo indipendentemente da qualsiasi illecito, qualora sussista un rischio di perdita di gettito fiscale. Se, per contro, tale rischio è escluso, l’articolo 203 della direttiva IVA non si applica.

La formulazione di tale articolo 203 non consente di stabilire a chi si riferisce l’espressione «chiunque indichi tale imposta» ai sensi di detto articolo 203, qualora l’emittente apparente della fattura, soggetto passivo dell’IVA, si sia fatto usurpare i propri dati di identificazione come soggetto d’imposta e tale fattura sia una falsa fattura emessa con finalità di frode all’IVA da un dipendente di detto soggetto passivo. Infatti, l’espressione «chiunque», a causa del suo carattere generale e indifferenziato, potrebbe far riferimento tanto al soggetto passivo quanto al dipendente.

A questo titolo, occorre sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, la lotta contro la frode e gli eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva IVA e gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione.

Orbene, sarebbe in contrasto con tale obiettivo interpretare l’articolo 203 della direttiva IVA nel senso che l’emittente apparente di una fattura fraudolenta in cui è indicata l’IVA, che si sia fatto di usurpare l’identità di soggetto passivo dell’IVA, sia considerato essere «chiunque indichi tale imposta», ai sensi di detto articolo 203, qualora detto emittente apparente sia in buona fede e l’amministrazione tributaria conosca l’identità della persona che ha realmente emesso detta falsa fattura. In una situazione siffatta, è quindi proprio quest’ultima persona che dev’essere considerata «chiunque indichi tale imposta» ai sensi di detto articolo 203.

Quindi è stato evidenziato che l’articolo 203 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che, qualora il dipendente di un soggetto all’IVA abbia emesso una fattura falsa in cui è indicata l’IVA utilizzando l’identità del suo datore di lavoro quale soggetto passivo, ad insaputa di quest’ultimo e senza il suo consenso, tale dipendente deve essere considerato quale persona che indica l’IVA, ai sensi di tale articolo 203, salvo nel caso in cui detto soggetto passivo non abbia dato prova di aver agito con la diligenza ragionevolmente dovuta per controllare le condotte di tale dipendente.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte