Farmacie, la remunerazione aggiuntiva 2023 concorre alla base imponibile di IRES e IRAP

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 107 del 16 maggio 2024 in tema di farmacie e remunerazione aggiuntiva.

In particolare, il quesito verte sul fatto che la remunerazione aggiuntiva 2023 concorra (o meno) alla formazione della base imponibile rilevante ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Giova premettere che l’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del DL n. 41 del 2021 ha introdotto, in via sperimentale e per i soli anni 2021 e 2022, la Remunerazione Aggiuntiva 2021­2022 in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di servizio sanitario nazionale, finalizzata a ”rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie”.

In merito alla rilevanza fiscale della Remunerazione Aggiuntiva 2021­2022, la risposta a interpello pubblicata n. 219 del 2022 ha chiarito che ai fini IVA, si tratta di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid 19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo IVA, ai fini IRES e IRAP, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dall’articolo 10­bis del decreto­legge n. 137 del 2020, la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N), non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La qualificazione della Remunerazione Aggiuntiva 2023 quale ”contributo a fondo perduto” comporta che la stessa sia fuori dal campo di applicazione dell’IVA, ma non determina automaticamente che la stessa sia anche non imponibile ai fini IRES e IRAP.

Infatti, con riferimento alla rilevanza della Remunerazione Aggiuntiva 2023 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, è necessario valutare la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 10­bis del decreto­legge n. 137 del 2020.

Con l’introduzione della Remunerazione Aggiuntiva 2023, infatti, viene introdotto un sistema di remunerazione stabile rispetto a quello emergenziale previsto durante la fase pandemica. Sul punto, va sottolineato che, in relazione alla Remunerazione Aggiuntiva 2023, l’articolo 1, comma 532, ha stabilito solo la data di decorrenza (1° marzo 2023), senza indicare una data di termine di detta misura: da ciò consegue che la Remunerazione Aggiuntiva 2023 sia stata introdotta con una valenza strutturale e non più legata, come la precedente Remunerazione Aggiuntiva 2021­2022, all’emergenza Covid­19.

Tali elementi inducono a ritenere che la Remunerazione Aggiuntiva 2023 non sia erogata in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid­19 e che, dunque, per essa non trovi applicazione l’articolo 10­bis del decreto­legge n. 137 del 2020.

Pertanto, la Remunerazione Aggiuntiva 2023 concorre, secondo le ordinarie regole, alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

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