Duplice novità in arrivo per la fatturazione elettronica nei confronti dei consumatori finali e per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Consultazione e acquisizione delle e-fatture B2C senza adesione preventiva
In via generale, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di adesione effettuata da almeno una delle parti (cedente/prestatore o cessionario/committente), l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione. Invece, in assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti, l’Agenzia delle Entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura.
Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche è
fornito anche ai consumatori finali e, per recepire le indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l’
art. 1, comma 3,
D.Lgs. n. 127/2015 ha previsto che il servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” sia reso disponibile anche ai consumatori finali
solo in presenza di un’espressa adesione al servizio.
Tale norma aggiunge che, se il consumatore finale chiede la fattura, non è obbligato a riceverla elettronicamente, mentre l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su analogica al cliente.
L’
emendamento al disegno di legge di conversione del decreto Anticipi, in un’ottica di semplificazione,
abolisce, per i consumatori finali, l’
obbligo di adesione preventiva al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, con la conseguenza che le fatture elettroniche emesse nei loro confronti saranno
consultabili anche senza la preventiva adesione al servizio.
Resta fermo che, in base al citato
art. 1, comma 3,
D.Lgs. n. 127/2015, una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico è messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura, con facoltà dei consumatori di rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
Corrispettivi al Sistema TS mediante registratori elettronici: obbligo abolito
Ai sensi dell’
art. 2, comma 6-
quater,
D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio farmacie, parafarmacie, ottici, etc.)
possono adempiere all’obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema TS attraverso i
registratori telematici e i
server-RT.
L’obiettivo della disposizione è di evitare una duplicazione di adempimenti, cosicché i registratori telematici e i server-RT, previa apposita configurazione, possano trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Il
passaggio dalla facoltà all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria mediante i predetti strumenti, originariamente previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato successivamente
differito al 1° gennaio 2023 dall’
art. 5, comma 12-ter, del D.L. n. 146/2021 e, da ultimo,
al 1° gennaio 2024 dall’
art. 3, comma 3, D.L. n. 198/2022.
Con l’emendamento al disegno di legge di conversione del decreto Anticipi viene
abrogato il comma 6-
quater dell’
art. 2,
D.Lgs. n. 127/2015, con la conseguenza che, anche dal 1° gennaio 2024,
continuerà ad essere possibile scegliere se utilizzare, per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, i registratori telematici e i server-RT.
Attenzione
Nessuna novità, invece, riguardo all’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in esame, tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, che dovrebbe pertanto scattare dal 1° gennaio 2024.
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L’
art. 10-bis, comma 1,
D.L. n. 119/2018 ha previsto che, per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, tali soggetti non possono emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.
La fattura deve essere emessa in
formato cartaceo o elettronico ma extra-Sistema di Interscambio (
circolare n. 14/E/2019) e il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (
art. 9-bis, comma 2,
D.L. n. 135/2018).
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