Fattura omessa o irregolare: l’invio di una comunicazione alle Entrate evita la sanzione
- 6 Luglio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Per regolarizzare l’omessa ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare è sufficiente effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover provvedere al versamento della relativa IVA.
Secondo quanto previsto dal comma 8 in questione, infatti, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta (e non più del 100%) con un minimo di euro 250, qualora non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quanto è stata emessa la fattura irregolare.
Pertanto, il cessionario/committente non è più chiamato, con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, a emettere l’autofattura “denuncia”, con codice tipo documento “TD20”, e a versare la relativa imposta, ma semplicemente a comunicare la violazione commessa dal cedente/prestatore, mediante quelli che il legislatore definisce gli appositi strumenti messi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
Cosa cambia per la regolarizzazione dell’omessa fattura
La nuova formulazione della norma riduce, quindi, quelli che sono i tempi a disposizione del contribuente per regolarizzare l’omessa emissione della fattura da parte dell’altro contraente, senza incorrere nell’applicazione di sanzioni.
Si passa dai precedenti quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, ai novanta giorni dalla data in sia deve emettere la fattura, previsti dalla formulazione attuale.
Esempio n. 1 Se un soggetto ha acquistato dei beni nel mese di febbraio 2024 (con consegna degli stessi il 20 febbraio 2024) e mancata emissione della fattura fino al mese di giugno 2024, lo stesso è chiamato, per evitare di incorrere nell’applicazione della sanzione pari al 100% dell’imposta dovuta, a: – emette un’autofattura, a titolo di “denuncia”, entro il 30° giorno successivo; – versare l’IVA dovuta mediante F24, entro il medesimo termine. L’autofattura può essere annotata nel registro di cui all’art. 25 del DPR n. 633/72, ai fini dell’esercizio della detrazione IVA. |
Diversamente per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, non solo cambia dies a quo a decorrere dal quale decorrono i termini per regolarizzare la violazione commessa, ma anche la tempistica per regolarizzare la stessa. La norma non fa più riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, ma dalla data in cui doveva essere emessa la fattura.
Esempio n. 2 Se un soggetto acquista dei beni nel mese di settembre 2024 (con consegna degli stessi il 10 settembre 2024) la fattura deve essere emessa entro il 12° giorno successivo, ossia entro il 22 settembre 2024. Se la stessa non viene regolarmente emessa entro i novanta giorni successivi alla data del 22 settembre 2024, il cessionario è chiamato a comunicare tale violazione all’Agenzia delle entrate entro il 21 dicembre 2024, al fine di evitare l’applicazione della sanzione del 70% dell’imposta dovuta. |
Cosa cambia per la ricezione di fatture irregolari
Anche nel caso di ricezione della fattura irregolare, il contribuente è chiamato a effettuare la comunicazione in parola all’Agenzia delle entrate.
Ora, mentre secondo quanto stabilito dalla formulazione previgente dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 (ossia secondo il regime sanzionatorio in vigore per le violazioni commesse fino al 30 giugno 2024) il cessionario/committente è chiamato a regolarizzare la posizione della controparte mediante l’emissione di un’autofattura “denuncia” entro il 30° giorno successivo alla registrazione della fattura ricevuta, previo pagamento dell’IVA, per evitare l’applicazione della sanzione, a decorrere dalla violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il termine per procedere alla regolarizzazione della violazione non sarà più vincolato alla registrazione della fattura, ma alla data in cui la fattura irregolare è stata emessa.
Esempio n. 3 Se un soggetto ha acquistato dei beni nel mese di febbraio 2024 (con consegna degli stessi il 20 febbraio 2024 e contestuale emissione della fattura irregolare, la quale viene registrata entro il 14 marzo 2024), lo stesso è chiamato, per evitare di incorrere nell’applicazione della sanzione pari al 100% dell’imposta dovuta, a: – emette un’autofattura, a titolo di “denuncia”, entro il 30° giorno successivo dalla data della registrazione; – versare l’IVA dovuta mediante F24, entro il medesimo termine. |
Diversamente per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, non solo cambia dies a quo a decorrere dal quale decorrono i termini per regolarizzare la violazione commessa, ma anche la tempistica per regolarizzare la stessa. La norma non fa più riferimento alla data di registrazione della fattura, ma dalla data in cui doveva essere emessa la fattura irregolare.
Esempio n. 4 Se un soggetto acquista dei beni nel mese di settembre 2024 con consegna degli stessi il 10 settembre 2024 e contestuale emissione della fattura irregolare, il cessionario/committente deve entro i 90 giorni successivi alla data del 10 settembre 2024 comunicare tale violazione all’Agenzia delle entrate, al fine di evitare l’applicazione della sanzione del 70% dell’imposta dovuta. |
Sempre nell’ambito delle fatture irregolari, l’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 8, del DLgs n. 471/1997 dispone che è escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del già predetto emittente non direttamente verificabile.
Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al decreto, infatti, il legislatore ha disposto che il cessionario/committente è tenuto soltanto a controllare che il cedente/prestatore abbia emesso la fattura nei termini di legge, verificare la sua regolarità formale, ossia la sussistenza degli elementi di cui all’articolo 21 del DPR n. 633/1972.
In altri termini, viene esclusa in capo al cessionario/committente qualsiasi verifica e di conseguenza qualunque responsabilità in ordine al regime fiscale applicato (esenzione, imponibilità o non imponibilità), restando di conseguenza in capo al cedente /prestatore ogni responsabilità per le violazioni commesse in tal senso.