Fatture elettroniche: comunicazione online dei codici identificativi univoci contrattuali

L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, successivamente sostituito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché? per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Sulla base delle suddette regole tecniche, le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali diversi da soggetti passivi IVA sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018 ha dato attuazione al citato comma 6-quater, prevedendo che gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità comunicano all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali, che possono essere utilizzati – in luogo del codice fiscale – per compilare la fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio. Tale provvedimento stabilisce che la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali, firmata digitalmente dal soggetto legittimato, è trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi.

Con il nuovo provvedimento è stato previsto che, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione è effettuata esclusivamente mediante il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, con l’obiettivo di semplificare il processo di trasmissione per gli operatori che erogano i servizi di pubblica utilità ed al tempo stesso di ottimizzare l’acquisizione dei codici identificativi univoci contrattuali da parte dell’Agenzia delle entrate.

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