Fatture elettroniche consultabili da tutti senza adesione preventiva

A seguito del riformulato art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, sarà più semplice consultare e acquisire le fatture elettroniche per mezzo dell’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Consultazione e acquisizione delle e-fatture B2C senza adesione preventiva

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.

In caso di adesione effettuata da almeno una delle parti (cedente/prestatore o cessionario/committente), l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.

Invece, in assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti, l’Agenzia, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura.

Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche è fornito anche ai consumatori finali e, per recepire le indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 aveva previsto che il servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” è reso disponibile anche ai consumatori finali solo in presenza di un’espressa adesione al servizio.

Tale norma stabiliva, inoltre, che, se il consumatore finale chiede la fattura, non è obbligato a riceverla elettronicamente, mentre l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su analogica al cliente.

In un’ottica di semplificazione, l’art. 4-quinquies, comma 4, D.L. n. 145/2023 (decreto Anticipi) ha abolito, per i consumatori finali, l’obbligo di adesione preventiva al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, con la conseguenza che le fatture elettroniche emesse nei loro confronti sono consultabili anche senza la preventiva adesione al servizio.
Resta fermo che, in base all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, una copia della fattura elettronica, ovvero in formato analogico, è messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura, con facoltà dei consumatori di rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Periodo temporale per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015, con il provvedimento n. 105669/2024 viene prevista la possibilità, per tutti i contribuenti, titolari o meno di partita IVA, compresi i loro intermediari delegati, di avvalersi del servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Le fatture elettroniche saranno disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

Pertanto, a seguito della semplificazione descritta, sarà possibile consultare tutte le fatture elettroniche rientranti nel predetto periodo temporale e non solo quelle successive alla data di adesione al servizio.

Ulteriori novità

Anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui all’art. 21, comma 2, lettera g, D.P.R. n. 633/1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.

Infine, un’ulteriore novità introdotta dal provvedimento n. 105669/2024 è costituita dall’estensione, ai soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita IVA, del servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già attivo per i soggetti titolari di partita IVA.

Si tratta del servizio che consente di indicare l’indirizzo presso il quale s’intendono intendono ricevere le proprie fatture, indipendentemente dalle modalità di compilazione del campo “CodiceDestinatario”.

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