Ferie estive: più tempo per adempimenti e versamenti in scadenza ad agosto

Con un comunicato stampa del 6 agosto 2024, l’UNGDCEC ha presentato alcune proposte finalizzate a bilanciare gli adempimenti fiscali e il diritto al riposo dei professionisti, riducendo al contempo il rischio di errori e tensioni che spesso si accumulano nel periodo pre e post-feriale. In particolare, poiché il differimento di adempimenti e versamenti al 20 agosto di ogni anno ha pochi effetti sulle attività degli studi professionali, sarebbe auspicabile spostare il termine al 5 settembre.

Con una nota stampa del 6 agosto 2024 l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è intervenuta in tema di ferie estive.

Nel corso degli anni sono intervenuti dei provvedimenti per alleggerire il lavoro degli studi professionali durante il mese di agosto.

In particolare, l’art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006 prevede che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possano essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese. Questo differimento ha però pochi effetti sulle attività degli studi professionali, che invece dovrebbero essere “alleggerite” durante il mese di agosto. Pertanto, sarebbe auspicabile una modifica di questa norma, ormai datata, prevedendo non più il 20 agosto ma il 5 settembre.

Inoltre, sarebbe opportuno modificare:

– l’invio del modello Intrastat: posticipare l’invio del modello Intrastat dal 25 agosto al 25 settembre, accorpando così le scadenze relative ai mesi di luglio e agosto. Questa proroga seguirebbe la stessa logica applicata alla proroga delle LIPE e offrirebbe un periodo più disteso per la gestione dell’adempimento.

– l’invio della denuncia di infortunio: per gli eventi che avvengono nel mese di agosto è stato proposto di far decorrere il termine di due giorni per la trasmissione della denuncia di infortunio dal 1° settembre anziché dalla data di ricezione del certificato medico. Questa sospensione dei termini nel periodo estivo eviterebbe che i datori di lavoro incorrano nella pesante sanzione per tardiva trasmissione (minima nella misura di 1.290 euro) qualora il professionista in pausa estiva non possa assisterlo nel termine così stringente di due soli giorni.

Inoltre, l’art. 10 del D.Lgs. n. 1/2024 ha previsto la sospensione dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre dell’invio delle comunicazioni di irregolarità per i controlli automatizzati formali, esclusi i casi di indifferibilità e urgenza. Però non mancano gli atti che non rientrano in queste sospensioni: ad esempio, lo schema d’atto, introdotto al nuovo art. 6-bis dello Statuto, sembra non beneficiare di alcuna sospensione.

Pertanto, è necessario effettuare delle modifiche che ricomprendano anche quegli atti che sfuggono alle sospensioni attualmente previste.

Il tutto finalizzato ad ottenere un bilanciamento tra gli adempimenti fiscali e il diritto al riposo, riducendo al contempo il rischio di errori e tensioni che spesso si accumulano nel periodo pre e post-feriale.

Bilanciamento fondamentale che va nella direzione della tutela di un buon equilibrio vita-lavoro tanto caro al 73% dei giovani Dottori Commercialisti (fonte CDC) e che, quindi, contribuirebbe a rendere più attrattiva la professione di Commercialista.

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