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FIA, regime di esenzione per partecipazioni detenute direttamente in società residenti in Italia

Fia, Regime Di Esenzione Per Partecipazioni Detenute Direttamente In Società Residenti In Italia

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 409 dell’1 agosto 2023 in tema di regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, OICR UE/SEE.

Il comma 3 dell’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento sugli utili corrisposti da società residenti a soggetti non residenti, fermo restando la possibilità di applicare, laddove più favorevoli, le aliquote convenzionali in presenza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza del percettore dei dividendi.

L’articolo 1, comma 631, della legge di bilancio 2021, ha modificato l’articolo 27, comma 3, sopra citato aggiungendo, alla fine, il period per cui la ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il successivo comma 632 stabilisce che tale modifica si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Analoga esenzione è prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da tali soggetti, in quanto il comma 633 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2021 stabilisce che non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero o conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Le modifiche normative sono dirette ad equiparare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR residenti in Italia anche agli OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ossia alla c.d. direttiva UCITS IV (”direttiva UCITS”) e a quelli non conformi alla medesima direttiva il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 (direttiva AIFM), istituiti in Stati membri dell’Unione europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il diverso trattamento era stato oggetto di indagine da parte della Commissione europea (EU Pilot 8105/15/TAXU) e considerato contrario ai principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento nell’Unione europea e nello Spazio Economico Europeo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Quindi, al fine di prevenire una procedura d’infrazione, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, da parte della Commissione europea, con la legge di bilancio 2021 è stato introdotto un regime di esenzione degli utili distribuiti da emittenti italiani e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società ed enti residenti in Italia conseguiti da OICR di diritto estero istituiti in Stati membri UE e in Stati SEE, al pari di quanto previsto per gli OICR istituiti in Italia.

Per effetto di tali disposizioni, le esenzioni fiscali dei dividendi distribuiti dalla società partecipata e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti spettano agli OICR esteri, diversi dai fondi immobiliari, che presentano le seguenti caratteristiche:

­ sono istituiti in uno Stato membro UE o SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni?

­ sono conformi alla direttiva UCITS oppure non sono conformi a quest’ultima direttiva, ma il gestore è soggetto a vigilanza nel Paese nel quale è istituito in conformità alla direttiva AIFM.

A tal fine, è necessario che gli OICR soddisfino i requisiti regolamentari, mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti.

Come chiarito nella circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, la direttiva AIFM introduce misure volte a creare un mercato interno europeo dei gestori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA), mediante la definizione di un quadro di riferimento armonizzato per la regolamentazione in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza di tutti i GEFIA che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA).

I GEFIA che si sono conformati alle regole e ai requisiti richiesti dalla direttiva AIFM possono istituire, gestire e/o commercializzare FIA liberamente in tutta l’Unione Europea, mediante lo strumento del cosiddetto ”passaporto del gestore” senza la necessità di costituire una sede fissa nel Paese di istituzione del fondo.

In sostanza, la direttiva AIFM, proseguendo la strada intrapresa dalla direttiva UCITS, assicura il riconoscimento in tutta l’Unione europea delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale di ciascun Stato membro.

Per istituire e gestire un OICVM armonizzato o un FIA in uno Stato membro è, quindi, sufficiente il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio della vigilanza da parte del solo Stato membro di origine del gestore (home country control).

I FIA istituiti in uno Stato UE e il cui gestore è ivi autorizzato e soggetto a vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, possono fruire dei regimi di esenzione di cui agli articoli 27, comma 3, e articolo 1, comma 633, della legge di bilancio 2021, con riferimento alle partecipazioni detenute direttamente in società residenti in Italia.

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