Finanziamenti pubblici fuori campo IVA: in quali casi?

Con la risposta a interpello n. 81 del 19 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime IVA dei finanziamenti pubblici erogati al “soggetto attuatore” degli interventi di manutenzione per la messa in sicurezza del sistema idrico regionale.

Il sistema IVA si fonda sull’esistenza di una pattuizione in ordine ad uno scambio di prestazioni reciproche, ossia la fornitura o prestazione di servizi da un lato e il corrispettivo dall’altro.

Anche le somme erogate sotto forma di contributi/finanziamenti pubblici possono assumere rilevanza, ai fini IVA, se corrisposte a fronte di un’obbligazione di dare, di fare, di non fare ovvero di permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

Nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, infatti, i contributi costituiscono la controprestazione (rectius, il corrispettivo) dell’attività svolta dal soggetto beneficiario.

In assenza di una corrispondente specifica prestazione a carico del beneficiario nei confronti dell’ente/soggetto erogante, invece, le medesime somme costituiscono “cessioni che hanno per oggetto denaro”, fuori campo IVA per carenza del presupposto oggettivo di applicazione dell’imposta.

L’erogazione dei finanziamenti pubblici è dunque diretta, nel caso di specie, a fornire la provvista economica per l’esecuzione degli interventi affidati alla società in un settore di rilevante interesse nazionale.

Il criterio interpretativo di carattere sussidiario, indicato dalla circolare n. 34/E del 2013, valorizza l’acquisizione, da parte dell’ente erogante, dei risultati dell’attività finanziata come elemento dal quale desumere la natura di “corrispettivo” del finanziamento erogato o, la citata circolare ha chiarito che, qualora sia rinvenibile un rapporto di scambio per cui alla pubblica amministrazione derivi un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento richiesto al privato, la fattispecie non può che essere inquadrata in uno schema contrattuale di carattere sinallagmatico caratterizzato dalla interdipendenza tra la prestazione e la controprestazione.

Tale circostanza ricorre, emblematicamente, nelle ipotesi in cui l’amministrazione (erogante) acquisisce la proprietà del bene o comunque si avvale direttamente o indirettamente dei risultati derivanti dalla specifica attività per la quale sono erogate le somme.

La qualificazione delle somme come “contributi” esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA non è inficiata dalla presenza, nell’ambito degli atti/provvedimenti che ne disciplinano l’erogazione, di clausole che prevedono la revoca dei finanziamenti in caso di violazioni o negligenze da parte del soggetto attuatore ovvero in caso di mancato tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento e la restituzione del finanziamento nel caso di inerzia o di mancato utilizzo delle risorse stanziate.

A cura della Redazione

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