Fiscalità dello scorporo in attesa dell’attuazione della delega fiscale

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Tra i principi e criteri direttivi “specifici” contemplati dalla delega ve n’è uno appositamente dedicato alla nuova forma di scissione denominata scorporo (di seguito anche solo “scorporo”): trattasi dell’art. 9, lettera e), della legge n. 111/2023, il quale prevede la “introduzione della disciplina fiscale […] senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
L’intervento contemplato dalla delega si rende necessario in ragione delle particolari caratteristiche di tale operazione straordinaria siccome delineata nell’art. 2506.1 c.c., la quale si atteggia strutturalmente in termini molto simili a un conferimento: trattasi, in particolare, di una scissione parziale mediante la quale si determina l’assegnazione di una parte del patrimonio della scissa, non necessariamente un compendio aziendale, a una o più società di nuova costituzione (per alcuni sarebbe tuttavia possibile anche lo scorporo in favore di una società preesistente) e l’assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultime alla stessa società scissa (che continua la propria attività).
A ben vedere, il sistema di imposizione sul reddito non è l’unico coinvolto dalla scissione mediante scorporo giacchè la disciplina fiscale dell’operazione va ricostruita anche in relazione al comparto dell’IVA, laddove l’operatività dell’esclusione dal tributo riservata alle scissioni di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972 non è così scontata come sembra ove si scorpori un singolo bene o una porzione del patrimonio che non si configuri come una “universalità di beni”, e dell’imposta di registro, tenendo conto di eventuali profili elusivi/abusivi che possono venire in considerazione in ragione della sua fungibilità strutturale con il conferimento immobiliare.
In disparte, peraltro, la considerazione che della scissione mediante scorporo non si può escludere la fruizione alle organizzazioni non societarie (associazioni e fondazioni) sulla base del rinvio recettizio di cui all’art. 42-bis c.c..

Sotto il profilo dell’imposizione sul reddito

Orbene, volendo limitare queste brevi note ad alcuni profili relativi al sistema di imposizione sul reddito, vi è unanimità di consensi in dottrina, quale che sia la natura degli asset trasferiti alla beneficiaria/scissionaria, circa la necessaria operatività anche per lo scorporo, senza dubbio “operazione sui soggetti”, di quel profilo della neutralità cui si dedica l’art. 173, comma 1, TUIR; di talchè l’operazione non dovrebbe comportare effetti realizzativi per la scissa salvo il caso di beneficiaria a forma non commerciale (laddove si avrebbe l’estromissione degli elementi patrimoniali dal c.d. regime d’impresa).
Il principio di neutralità dovrebbe inoltre condurre alla conclusione del roll over del valore fiscale della porzione di patrimonio “trasferito” alla beneficiaria/scissionaria sulle partecipazioni attribuite alla scissa (cfr. circolare Assonime n. 14/2023) e ciò a prescindere dalla natura del predetto patrimonio (compendio aziendale o meno). Tale natura, al contrario, dovrebbe rilevare onde individuare le caratteristiche fiscali delle partecipazioni ricevute dalla scissa, se cioè classificarle nel comparto immobilizzato ovvero nel circolante: nel primo senso dovendosi logicamente optare qualora il patrimonio attribuito alla scissionaria costituisca un compendio aziendale (l’anzianità del quale le partecipazioni evidentemente ereditano).

Lato scissionaria, simmetricamente, la neutralità depone per un suo subentro, quanto alla porzione di patrimonio ad essa attribuito, nei valori fiscali che esso aveva presso la scissa, acquisendone la stessa anzianità, benchè una siffatta conclusione non sia affatto scontata allorquando vengano in considerazioni stand alone asset non costituenti un complesso aziendale.

Seppure la struttura dello scorporo, quale sopra delineata, non parrebbe comportare la contabilizzazione di differenze di scissione e, conseguentemente, l’eventuale iscrizione di maggiori valori fiscalmente affrancabili fruendo di regimi sostitutivi, in realtà l’emersione contabile di una “differenza di riorganizzazioneassimilabile al disavanzo da concambio non si può affatto escludere nell’eventualità di attribuzione alla beneficiaria di elementi patrimoniali di segno algebrico complessivamente negativo (con valore corrente positivo). E allora, qualora la suddetta differenza venga utilizzata per rivalutare la porzione di patrimonio ricevuta ovvero per rilevare contabilmente l’avviamento, si potrebbe ipotizzare la possibilità per la beneficiaria di optare per il riconoscimento fiscale (oneroso) dei maggiori valori iscritti (il che, secondo l’Amministrazione finanziaria, sarebbe possibile solo se la porzione di patrimonio attribuita si qualifichi come compendio aziendale: cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 57/E del 2008).
Ancora quanto alla società beneficiaria/scissionaria, occorre poi porsi il problema della qualificazione fiscale del netto che si viene a creare ex novo a fronte dell’apporto della porzione patrimoniale della scissa. Problema che scaturisce dal fatto che nella struttura dello scorporo non troverebbe giustificazione la tesi erariale per cui nella scissione la scissa deve ridurre proporzionalmente tutte le poste del proprio patrimonio netto con conseguente simmetrica riproduzione delle stesse nel patrimonio della beneficiaria/scissionaria (si vedano le risposte a interpello n. 139 del 2018 e n. 2 del 2019); e ciò poiché nello scorporo non vi è alcun trasferimento ideale di netto contabile dalla scissa alla beneficiaria considerato che la porzione di patrimonio attribuita a quest’ultima è controbilanciata dall’attribuzione alla prima delle partecipazioni nella seconda. Ciò da cui è possibile sistematicamente ricavabile una qualificazione fiscale del netto “apportato” in termini di riserva di capitale.
Ulteriore tema discusso, come noto, è se, ai fini della trasmissione delle posizioni soggettive non specificamente afferenti agli elementi del patrimonio trasferito dalla scissa alla beneficiaria (es. perdite fiscali pregresse, eccedenze ACE, eccedenze di interessi passivi, etc.), il criterio di ripartizione di cui all’art. 173, comma 4, del TUIR (il quale vale come paradigma applicabile anche per la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta) operi o meno senza considerare, per determinare il patrimonio netto della società scissa cui rapportare il patrimonio netto trasferito alla beneficiaria, il valore delle partecipazioni derivanti dalla scissione e attribuite alla scissa. Logica vorrebbe in effetti che ai predetti fini, ossia per determinare il netto della scissa, non si tenga conto del valore delle partecipazioni ricevute dalla scissa medesima, le quali non hanno concorso in alcun modo alla formazione delle posizioni soggettive della medesima da attribuire alla beneficiaria (ammesso, peraltro, che sia corretto ipotizzare un’attribuzione proporzionale alla beneficiaria delle grandezze fiscali in questione).
È inoltre probabile che il legislatore delegato si orienti a replicare per lo scorporo di un compendio aziendale seguito dalla cessione delle partecipazioni nella beneficiaria/scissionaria quanto già previsto nell’art. 176, comma 3, TUIR per il caso del conferimento di un complesso aziendale seguito dalla cessione delle partecipazioni della conferitaria.

Profili cross-border

Quanto, infine, ai profili cross-border, dovrebbero trovare piana applicazione allo scorporo le previsioni in tema di exit ed entry tax di cui, rispettivamente, agli articoli 166 e 166-bis TUIR. L’occasione sarebbe acconcia acchè il legislatore delegato approcciasse anche il tema della trasformazione della stabile organizzazione di un soggetto estero realizzata mediante scissione con scorporo a favore di una società fiscalmente residente: in tal caso la natura successoria della scissione e la circostanza che l’assegnazione delle partecipazioni alla società non residente è parte integrante dell’operazione deporrebbe a favore della neutralità della stessa a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni (cfr. la citata circolare Assonime n. 14/2023), in coerenza con la neutralità fiscale della scissione transfrontaliera (fermo restando che comunque permane la potestà impositiva dello Stato italiano sulla società beneficiaria che iscrive i beni ricevuti al valore fiscale originario).
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