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Fiscalità locale da allineare alla fiscalità “centrale”

Fiscalità Locale Da Allineare Alla Fiscalità “centrale”
La legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) contiene anche, all’art. 14, rubricato “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province”, i criteri per la riforma della fiscalità locale; tale disposizione, invero, era già presente nelle prime bozze del Ddl che iniziarono a circolare nel mese di gennaio, salvo poi venire stralciata dal testo presentato alle Camere. Il Senato ha riproposto, seppur con talune modifiche, la disposizione originaria.

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Dai tributi locali un gettito fondamentale per Comuni e Province

La materia dei tributi locali è quanto mai complessa e sentita; l’attuale sistema normativo non è sempre del tutto chiaro e intellegibile ma dal gettito (e da forme di riscossione anche semplificate) dipende, molto spesso, la sopravvivenza dei Comuni (specie quelli di minori dimensioni).

Basti pensare che, come anche ricordato nella documentazione parlamentare a corredo del neo-introdotto art. 14, il sistema della fiscalità comunale poggia su alcune delle principali imposte che attualmente compongono il nostro sistema tributario ovvero l’IMU (nella quale è confluita la TASI); la TARI (tassa sui rifiuti) e l’addizionale comunale all’IRPEF. A queste si aggiungono, poi, tra le altre, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (che ha sostituito TOSAP e COSAP), l’imposta di soggiorno, l’imposta comunale sulle affissioni e via dicendo.

A livello provinciale, poi, si possono richiamare, tra le altre, l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) e l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore (RC-Auto).

Attuazione dei principi costituzionali

In primo luogo, nell’esercizio della delega, come espressamente previsto dal comma 1 della disposizione di riferimento, il Governo dovrà rispettare i principi costituzionali di riferimento e, in particolare, quelli previsti dall’art. 119 della Costituzione (autonomia finanziaria di entrata e di spesa, dotazione di risorse autonome, tributi ed entrate propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio).

Progressività fiscale da mantenere

Viene poi, previsto, in maniera invero alquanto dettagliata, che ai fini dell’introduzione del nuovo sistema fiscale per comuni, provincie e città metropolitane è tenuto a mantenere il principio della progressività fiscale, in ogni caso escludendo la doppia imposizione tra Stato ed enti locali fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali, consolidando, al tempo stesso, il sistema dell’autonomia finanziaria degli enti locali.

Piena attuazione del federalismo fiscale

Dovrà, poi, essere assicurata, come richiesto dalla lettera c) dell’art. 14, la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell’autonomia finanziaria, garantendo agli enti locali tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l’integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale; il tutto, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Criteri generali anche per la fiscalità locale

Ancora, il legislatore delegato dovrà perseguire, in linea con uno dei principali intenti della riforma, lo scopo di razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali.

A tali principi, poi, è se ne aggiungono di ulteriori che altro non sono che la trasposizione nel mondo della fiscalità locali di quelli generali che la legge delega individua agli articoli 16, 17, 18 e 20, quali:

– la semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegino l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni;

– la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali;

– la revisione del sistema sanzionatorio con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie.

Infine, la lettera g) riconosce agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all’art. 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata.

Insomma, condivisibilmente, la delega, che nelle intenzioni dei suoi proponenti dovrà rivelarsi “epocale”, attribuisce la giusta attenzione al comparto dei tributi locali che per gettito, portata e numero dei tributi coinvolti rappresentano una grossa fetta del prelievo fiscale. L’attuale sistema, dunque, e l’auspicio è che ciò accada, dovrà lasciare il passo a norme, sistemi (di dichiarazione, accertamento e riscossione) e istituti (si pensi alle definizioni agevolate) pienamente in linea con la fiscalità “centrale”, garantendo anche in tale ambito certezza del diritto e coerenza del prelievo.

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