Fisco, i?beni strumentali restano fuori dai tetti per il forfettario

L’articolo 1, comma 64 della legge 190/2014 non contiene alcun riferimento al trattamento fiscale da riservare alle plusvalenze e alle minusvalenze. Al contrario, invece, l’imponibilità era espressamente prevista dal cosiddetto regime dei minimi previsto dall’articolo 1, comma 104, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (paragrafo 4.3.1 della circolare 10/E/ 2016). La mancata indicazione del trattamento fiscale deve essere interpretata nel senso dell’irrilevanza, ai fini fiscali, delle plusvalenze realizzate dai contribuenti che si avvalgono del forfait.

La stessa circolare afferma che:?«la mutata lettera della norma, in un’ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario». Il legislatore ha poi spiegato come determinare le plusvalenze una volta che il professionista sarà uscito dal regime forfetario. La circostanza costituisce una conferma indiretta dell’irrilevanza dei plusvalori durante il periodo di permanenza nel regime forfetario.

Il portafoglio clienti
Non concorrono alla determinazione dei compensi, e quindi al limite di 65mila euro, neppure i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela da parte di un professionista forfettario. La circostanza che il legislatore ne abbia previsto espressamente la tassazione per i professionisti “ordinari” dimostra la diversa natura di questi proventi.

In mancanza di una disposizione espressa, circa la rilevanza, nell’articolo 54 del Tuir, dimostra come il legislatore abbia dovuto prevedere espressamente la tassazione dei proventi. Diversamente, proprio in quanto aventi natura diversa dai compensi professionali, sarebbero rimasti completamente esclusi da tassazione.

D’altra parte, non può dubitarsi che, ove i corrispettivi vengano percepiti da un professionista con regime ordinario, la ritenuta non sarebbe in ogni caso applicabile.

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