Fisioterapista, dietista e logopedista: fatture 2019 al Fisco anche dopo il 31
- 29 Gennaio 2020
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Niente sanzioni per chi trasmette in lieve?ritardo o con qualche errore i documenti che entreranno nella precompilata
di Valeria Uva
(Armando Dadi / AGF)
4′ di lettura
Per i tecnici della sanità l’obbligo di inviare le fatture 2019 al sistema Tessera sanitaria entro il 31 gennaio è confermato, ma l’ingresso nel portale sarà “morbido”.
Logopedisti, fisioterapisti, biologi e altre 16 categorie sanitarie chiamate per la prima volta quest’anno a trasmettere i dati al sistema Ts che alimenta la dichiarazione dei redditi precompilata potranno contare sulla “benevolenza” del Fisco. Come è già accaduto in passato per altre categorie della sanità coinvolte nell’invio delle fatture a Ts, l’agenzia delle Entrate chiuderà un occhio su ritardi ed errori, a meno che non vadano a danneggiare seriamente il meccanismo della precompilata.
Il rush finale
Sono giorni di affanno per migliaia di professionisti iscritti al nuovo Super albo della sanità che raggruppa 19 categorie: dai tecnici di radiologia a tutti gli operatori della riabilitazione e della prevenzione. Finora circa 170mila hanno completato l’accesso agli Albi dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, riuniti nella Federazione nazionale, con la legge 3/2018. Di questi in realtà solo una parte – ancora non quantificabile, ma stimata in diverse migliaia – composta da liberi professionisti con partita Iva è soggetta all’obbligo di comunicare le fatture al sistema tessera sanitaria.
Al contrario l’esonero vale per i professionisti che sono dipendenti da strutture sanitarie pubbliche (Asl e ospedali in testa) e per quelli cosiddetti degli “elenchi speciali ad esaurimento” (circa 1.100) che entreranno nel sistema solo per le prestazioni del 2020 (con invio a gennaio 2021).
Il perimetro
L’elenco delle professioni soggette all’obbligo di comunicazione è contenuto in un decreto di novembre, pubblicato a dicembre nella Gazzetta Ufficiale. In tutto si tratta di 19 categorie, tra i professionisti iscritti agli Albi di:
-tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
-tecnico audiometrista;
-tecnico audioprotesista;
-tecnico ortopedico;
-dietista;
-tecnico di neurofisiopatologia;
-tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
-igienista dentale;
-fisioterapista;
-logopedista;
-podologo;
-ortottista e assistente di oftalmologia;
-terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
-tecnico della riabilitazione psichiatrica;
-terapista occupazionale;
-educatore professionale;
-tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
-assistente sanitario;
-biologi.
I tempi
L’operazione si è svolta a ritmi serrati. Il decreto del Mef che ha allargato il perimetro dei soggetti che alimentano la dichiarazione precompilata sul fronte detrazioni sanitarie (dopo farmacie, medici, Asl, ospedali entrati già dal 2016) porta la data del 22 novembre ed è stato pubblicato in Gazzetta solo il 4 dicembre, a meno di 60 giorni dalla scadenza del 31 gennaio 2020 per il primo invio. In realtà però Mef, Sogei e rappresentanti del nuovo Ordine hanno iniziato a lavorare a questo obiettivo già da gennaio 2019. E la Federazione degli Ordini, guidata da Alessandro Beux, ha cominciato da allora a informare i propri iscritti. «Come è accaduto per le altre categorie della sanità sapevamo che l’obbligo di invio delle fatture sarebbe stato retroattivo e avrebbe riguardato il 2019 – spiega Teresa Calandra, tesoriere della Federazione nazionale (in sigla Tsrm – Pstrp) – e abbiamo tenuto aggiornati i nostri iscritti con diverse circolari. Già in 20mila, secondo il Mef, hanno ricevuto le credenziali del sistema».
La partenza soft
Il numero degli “accreditati” al sistema Ts sarà una vera e propria cartina di tornasole per il Super Albo delle professioni sanitarie perché, in modo indiretto, rappresenterà il primo censimento dei liberi professionisti iscritti. «È una cifra che ancora non conosciamo – spiega Calandra – perché l’iscrizione è obbligatoria per tutti, senza distinzione tra dipendenti e partite Iva» .
Certo è che se il professionista sanitario non si è mosso per tempo, tenendo sempre aggiornati contabilità e registro clienti per tutto lo scorso anno, la scadenza del 31 gennaio può diventare (per lui o per i suoi consulenti fiscali) una affanosa corsa contro il tempo. Anche perché si rischia di incappare in sanzioni pesanti. La norma prevede una multa di 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50mila euro. Tetti ridotti a un terzo (con un massimo di 20mila euro) se la trasmissione dei dati avviene entro 60 giorni dalla scadenza (articolo 3, comma 5-bis Dlgs 174/2015). Ma la stessa norma contiene una sorta di “salvagente” ,che l’agenzia delle Entrate ha promesso di attivare anche stavolta. Si legge infatti nella circolare dell’Ordine 79/2019 che: “Relativamente alla trasmissione da effettuare nel primo anno l’Agenzia delle entrate, ha richiamato quanto previsto dall’art. 3, comma 5-ter del D. Lgs. 175/2014”. In pratica la norma consente di non far scattare le sanzioni «nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata». Dunque per questo primo anno, il Fisco sarà tollerante verso chi invierà in lieve ritardo rispetto alla data del 31 gennaio e chiuderà un occhio anche su qualche errore. Senza contare che un’arma di trasparenza è già in mano ai clienti di questi professionisti: la piattaforma Ts apre a loro uno spazio di consultazione delle proprie fatture per segnalare al sistema (e di conseguenza al professionista) eventuali errori o dati mancanti.