Flat tax a porte girevoli: così incassi e costi di chi esce

L’impatto sul reddito

Il passaggio dal regime forfettario all’ordinario può essere riassunto con il principio:? nessuna duplicazione d’imposta, nessun salto di imposta (articolo 1, comma 72 della legge 190/14). In pratica, i componenti positivi già tassati nel forfettario non saranno imponibili nel regime ordinario, anche se il presupposto di tassazione si verifica “sotto la vigenza” del regime ordinario. Vale anche la regola contraria: i compensi che non sono stati tassati nel regime forfettario diventano imponibili nell’ordinario, nel momento in cui si realizza il presupposto di tassazione del precedente regime forfettario.

Il tema è particolarmente delicato quando si cambia il presupposto di tassazione (ad esempio agente di commercio che passa dal regime forfettario caratterizzato dal principio di cassa al regime ordinario caratterizzato dal principio di competenza), mentre è più semplice per i professionisti poiché il principio di cassa presidia sia il regime forfettario che quello ordinario.

Quindi un professionista che, ad esempio, abbia emesso la fattura in regime forfettario per una prestazione per la quale non ha ricevuto nel 2019 il compenso, dovrà tassare le somme incassate nel 2020, ovvero al momento della percezione, imputandole nel proprio reddito con le regole tipiche del regime ordinario di determinazione analitica (“compensi meno costi”).

Per quanto riguarda i componenti negativi , non disciplinati dal comma 72, dovrebbe valere la stessa regola; quindi se un professionista ha ricevuto nel 2019 in regime forfettario una fattura per una prestazione di servizi subita, che non ha pagato, il costo sarà rilevante nel 2020, in regime ordinario, al momento dell’effettivo pagamento. Discorso diverso se il professionista ha pagato nel 2019 (in regime forfettario) un acconto per una prestazione da ricevere: il costo si sarà cristallizzato nel 2019 ( pertanto è irrilevante in quanto “coperto” dalla percentuale forfettaria di abbattimento del reddito) e quindi anche se la prestazione viene eseguita nel 2020, non può essere dedotta analiticamente.

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