Flat tax incrementale: chi può accedere al regime agevolato e come
- 29 Giugno 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Tale aliquota forfetaria si applica su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
Il documento di prassi, salvo qualche piccola integrazione, non si discosta molto dalla bozza in quanto trovano conferma i chiarimenti già forniti con la suddetta bozza.
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Quali sono i soggetti interessati
Nella circolare trovano conferma i chiarimenti secondo cui:
– poiché la norma fa riferimento alle “persone fisiche esercenti attività d’impresa”, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma non risulta sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa; stesso discorso vale per gli esercenti arti e professioni: per essi non è sufficiente la mera titolarità di un reddito da lavoro autonomo;
– la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa e ciò deve risultare dall’inventario o, nel caso non ci sia l’obbligo di tenere tale registro, dal registro degli acquisti;
– rientrano nel regime della flat tax incrementale sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria ma, in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa e non ai familiari partecipanti.
Quali sono i soggetti esclusi
Anche sulle esclusioni è tutto confermato. La circolare n. 18/E precisa che non rientrano nel regime agevolato:
– i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di trasparenza;
– i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
– i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli associati.
Inoltre, non possono applicare la tassazione agevolata i contribuenti che hanno iniziato l’attività d’impresa o l’esercizio di arti o professioni a partire dall’anno d’imposta 2023.
Contribuenti in regime forfetario
La flat tax incrementale non può essere fruita da coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario.
L’Agenzia, però, precisa che può accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti richiesti) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.
Inoltre, l’adesione al regime forfetario in uno o più degli anni dal 2020 al 2022 non preclude l’accesso al regime della flat tax incrementale per l’anno d’imposta 2023. In tal caso, per la determinazione dell’incremento reddituale da assoggettare a tassazione, anche il reddito assoggettato al regime forfetario è utilizzato per determinare l’incremento del 2023, qualora sia il maggiore reddito del triennio.
Come si calcola la flat tax incrementale
L’Agenzia sintetizza i calcoli per determinare la tassa piatta:
1) effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
2) applicare alla differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022;
3) applicare l’aliquota del 15% sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro;
4) imputare al reddito complessivo l’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, con applicazione della tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.
Su questa modalità di calcolo, viene chiarito che:
– il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo;
– per le imprese familiari e le aziende coniugali, l’incremento di reddito deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023 (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente;
– l’IRPEF va calcolata applicando le aliquote, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale;
– possono applicare la tassazione agevolata i contribuenti per i quali sia possibile verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo necessario che siano presenti redditi o perdite in tutti e tre i periodi;
– la perdita, in uno o più dei periodi d’imposta sopra indicati, è irrilevante ai fini dei calcoli; se in tutti e tre i periodi d’imposta il soggetto era in perdita, il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale è tutto quello dell’anno 2023, sempre nei limiti di 40.000 euro.
Attenzione Da ricordare anche che ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della flat tax incrementale. Pertanto, per il periodo d’imposta 2024 l’importo degli acconti deve essere calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF. |
Contribuenti con attività avviata dopo il 1° gennaio 2020
Possono fruire della flat tax incrementale anche i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 purché abbiano svolto l’attività per almeno un’intera annualità.
In tal caso, il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:
1) ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
2) confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.