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Flat tax incrementale: il reddito incrementale non fa progressività

Flat Tax Incrementale: Il Reddito Incrementale Non Fa Progressività

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la flat tax incrementale del 15% applicata sugli incrementi di reddito d’impresa o di lavoro autonomo realizzati nel 2023, rispetto al più alto nel triennio precedente, esclude le società di persone e le società di capitali, rendendosi applicabile esclusivamente agli imprenditori individuali comprese le imprese familiari e le imprese coniugali. L’agevolazione è esclusa anche per quanti iniziano l’attività successivamente al 1° gennaio 2022.

In modo inusuale e apprezzabile, l’Agenzia delle Entrate ha avviato (dal fino al 15 giugno) una consultazione pubblica su una bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime della tassa piatta incrementale (o flat tax incrementale), introdotto dall’art. 1, commi da 55 a 57, legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

Prima di entrare nel merito dei chiarimenti più rilevanti indicati nella circolare, è bene riassumere brevemente i tratti essenziali dell’agevolazione.

Flat tax incrementale in sintesi

L’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2023 prevede che per il solo anno d’imposta 2023, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono optare per un regime che prevede l’applicazione di tassa proporzionale del 15%, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, sull’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo realizzato nel 2023 rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

È previsto, inoltre, che la base imponibile agevolata non possa comunque superare l’ammontare di 40.000 euro e l’eventuale eccedenza rispetto a tale importo sia soggetto ad IRPEF secondo i criteri ordinari, quindi con l’applicazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 TUIR.

È, inoltre, disposta una franchigia pari al 5% dell’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, che resta assoggettata regolarmente all’IRPEF.

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Escluse società e start-up

Riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contenuto testuale della norma esclude dall’agevolazione le società di persone e anche le società di capitali che hanno optato per la tassazione per trasparenza. Secondo l’Amministrazione finanziaria, sebbene anche in questi casi esista comunque una persona fisica titolare di reddito d’impresa, si è comunque esclusi dall’agevolazione perché non è ravvisabile da parte della persona fisica l’esercizio dell’attività d’impresa.

Al contrario, qualora la partecipazione nella società di capitali ovvero nella società di persone sia detenuta nell’ambito dell’attività d’impresa, perché la partecipazione stessa è inclusa nell’inventario dell’impresa individuale, allora il reddito attribuito per trasparenza rileva per il calcolo del reddito incrementale dell’imprenditore individuale che detiene le partecipazioni.

Il reddito incrementale non fa progressività

Nella bozza di circolare l’Agenzia delle Entrate sottolinea, inoltre, che il reddito incrementale sottoposto alla tassazione sostitutiva del 15% non rileva ai fini della progressività IRPEF del reddito che, al contrario, resta tassato ad aliquota ordinaria. Pertanto, l’agevolazione determina due benefici nella tassazione, uno diretto e uno indiretto:

– il primo beneficio diretto deriva dal differenziale di tassazione sull’ammontare di reddito soggetto alla flat tax incrementale,

– il secondo, indiretto, dalla riduzione della tassazione applicata sul reddito marginale su cui si rende applicabile la tassazione progressiva IRPEF.

Ritornando all’ambito soggettivo di applicazione, la bozza di circolare, esclude dalla possibilità di beneficiare della tassazione flat anche le imprese che hanno iniziato l’attività nel corso del 2023, atteso che non è possibile calcolare l’incremento del reddito su cui applicare la tassazione proporzionale del 15%.

In merito a ciò è importante ricordare che, in passato quando era prevista un’agevolazione che prevedeva un raffronto con valori dichiarati negli anni passati e l’impresa era di nuova costituzione, si presupponeva che tutto il valore dichiarato nell’anno agevolato fosse da considerare come incremento.

In particolare, ci si riferisce alla deduzione aggiuntiva dal reddito prevista per gli investimenti incrementali rispetto al quinquennio precedente di cui all’art. 3, D.L. n. 357/1994 (legge Tremonti investimenti) nonché alla successiva riedizione della stessa agevolazione con l’art. 4, legge n. 383/2001.

Il ragionamento fatto all’epoca era orientato a riconoscere che la volontà del legislatore fosse quella di incentivare l’incremento degli investimenti delle imprese a prescindere se l’incremento fosse effettuato da una impresa già esistente ovvero da una impresa di nuova costituzione.

In questo caso, al contrario, l’obiettivo del legislatore è quello di ridurre l’effetto della progressività IRPEF a tutti gli imprenditori individuali ovvero i professionisti che hanno avuto la capacità di incrementare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo nel 2023, rispetto al triennio precedente.

Appare in linea con questa interpretazione l’Agenzia delle Entrate quando sostiene, nella circolare, che per accedere alla flat tax incrementale occorre avere un anno completo di esercizio di attività tra quelli inclusi nel triennio. In altre parole, per rientrare nell’agevolazione occorre avere iniziato l’attività prima del 1° gennaio 2022.

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