Flat tax incrementale: quando è possibile applicare la tassa piatta del 15%
- 7 Giugno 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Il documento di prassi è in versione “bozza” per consentire ad esperti, professionisti e associazioni di categoria di condividere con l’Amministrazione eventuali considerazioni e proposte.
Ma già da una prima lettura del documento è possibile individuare alcuni importanti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della norma, che rappresenta una novità assoluta.
Vale dunque la pena di approfondire alcuni degli aspetti più significativi contenuti nel documento (in consultazione fino al 15 giugno 2023), rimandando ulteriori approfondimenti al momento in cui la circolare verrà pubblicata in versione definitiva.
In cosa consiste la flat tax incrementale?
Prima di passare all’analisi della bozza di circolare, è utile delineare, per sommi capi, la struttura della nuova modalità di tassazione, così come riportata nella legge di Bilancio.
La norma prevede che:
– per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che sono in regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare;
– quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui sopra;
Chi sono i soggetti interessati e quelli esclusi?
Una delle sezioni più interessanti della bozza della circolare riguarda individuazione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione.
In particolare, viene precisato che:
– la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa e ciò deve risultare o dal libro degli inventari oppure dal registro degli acquisti; solo in questo caso la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all’imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono, infatti, componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale;
– rientrano nel regime della flat tax incrementale sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria: in entrambi i casi, la flat tax incrementale si applica al titolare dell’impresa stessa e sulla quota di reddito da questi percepito;
– non si applica la tassazione agevolata ai redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di trasparenza (e, quindi, dichiarati nel quadro RH del modello Redditi). Ciò non vuol dire che l’accesso alla flat tax incrementale sia precluso agli imprenditori individuali e alle persone fisiche esercenti arti e professioni che siano altresì soci di società di persone; per costoro, il regime opera con esclusivo riferimento al reddito d’impresa derivante dall’esercizio dell’impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo;
– l’esclusione dalla tassa piatta incrementale riguarda anche i redditi imputati per trasparenza dalle società di capitali a ristretta base societaria e quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli associati.
Come si calcola la flat tax incrementale?
Altrettanto interessante è la sezione del documento dedicata all’ambito oggettivo dell’agevolazione che è arricchita con alcuni esempi di calcolo.
L’imposta sostitutiva del 15% deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito determinato nel 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
Semplificando ulteriormente, vanno effettuate le seguenti operazioni:
– differenza tra il reddito 2023 e quello più alto del triennio precedente;
– applicazione alla differenza della franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022;
– applicazione della flat tax incrementale del 15% sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro;
– imputazione al reddito complessivo dell’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, con applicazione della tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.
Sulle modalità di calcolo, l’Agenzia precisa che:
– il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo;
– per le imprese familiari e le aziende coniugali, l’incremento di reddito deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023 (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente;
– la quota di reddito assoggettata alla flat tax incrementale è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente; l’IRPEF, pertanto, va calcolata applicando le aliquote, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale;
– non possono applicare la tassazione agevolata i contribuenti che hanno iniziato l’attività d’impresa o l’esercizio di arti o professioni a partire dall’anno d’imposta 2023;
– possono applicare la tassazione agevolata i contribuenti per i quali sia possibile verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo necessario che siano presenti redditi o perdite in tutti e tre i periodi;
– per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 (purché abbiano svolto l’attività per almeno un’intera annualità), il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:
1) ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
2) confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato;
– la perdita, in uno o più dei periodi d’imposta sopra indicati, è irrilevante ai fini dei calcoli; se in tutti e tre i periodi d’imposta il soggetto era in perdita, il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale è tutto quello dell’anno 2023, sempre nei limiti di 40.000 euro.
Rapporti tra regime forfetario e flat tax incrementale
Infine, nella bozza si legge che l’adesione al regime forfetario in uno o più degli anni dal 2020 al 2022 non preclude l’accesso al regime della flat tax incrementale per l’anno d’imposta 2023. In tal caso, per la determinazione dell’incremento reddituale da assoggettare a tassazione, anche il reddito assoggettato al regime forfetario è utilizzato per determinare l’incremento del 2023, qualora sia il maggiore reddito del triennio.