Fondi e cripto-attività: definiti i dati informativi che ne accompagnano i trasferimenti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L150, il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento e del Consiglio del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto- attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849.

Il regolamento (UE) 2015/847 è stato adottato per garantire che le prescrizioni del gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) relative ai prestatori di servizi di trasferimenti elettronici, in particolare l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento, di corredare i trasferimenti di fondi di dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario, siano applicate uniformemente in tutta l’Unione.

I flussi di denaro illecito derivanti da trasferimenti di fondi e attività virtuali possono minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell’Unione nonché per lo sviluppo internazionale. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano a essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. La solidità, l’integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e attività virtuali e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l’origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi o attività virtuali a scopo di finanziamento di attività criminose o del terrorismo.

La tracciabilità dei trasferimenti di fondi e cripto-attività può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché per attuare le misure restrittive.

Ambito oggettivo

Nello specifico, il regolamento in parola, stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento o dei prestatori di servizi per le cripto-attività coinvolti nel trasferimento di fondi o nel trasferimento di cripto-attività sia stabilito o abbia la sede legale nell’Unione, a seconda dei casi.

Il regolamento stabilisce inoltre norme in materia di politiche, procedure e controlli interni per garantire l’attuazione di misure restrittive nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento o dei prestatori di servizi per le cripto-attività coinvolti nel trasferimento di fondi o nel trasferimento di cripto-attività sia stabilito o abbia la sede legale nell’Unione, a seconda dei casi.

Ambito di applicazione

Il regolamento deve essere applicato ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento o da un prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilito nell’Unione.

Esso si applica anche ai trasferimenti di cripto-attività, compresi i trasferimenti di cripto-attività eseguiti per mezzo di cripto-ATM, se il prestatore di servizi per le cripto-attività o il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività del cedente o del cessionario ha la sede legale nell’Unione.

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