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Forfetari alla conta dell’imposta di bollo

Forfetari Alla Conta Dell’imposta Di Bollo
Il regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 consente alle persone fisiche esercenti attività di impresa o di arti e professioni di fruire di un regime fiscale agevolato. Tali soggetti, in particolare, sono esentati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, dall’applicazione degli ISA, dall’applicazione e dall’assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e della ritenuta d’acconto, ove ordinariamente applicabile, sui propri corrispettivi.

Il regime fiscale di tale istituto agevolativo prevede, inoltre, l’applicazione di un’imposta sostituiva del 5% (per i primi 5 anni in presenza di nuove attività) o del 15%, in luogo dell’applicazione delle ordinarie aliquote progressive IRPEF e delle annesse addizionali regionali e comunali. L’importo su cui applicare le percentuali impositive risulta, inoltre, costituito dall’ammontare dei ricavi percepiti nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, moltiplicato per una percentuale di redditività, normativamente individuata, variabile a seconda dell’ambito di attività svolta e abbattuto dei soli versamenti contributivi effettuati nel medesimo periodo.

Condizioni per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario

Ai fini della trattazione in oggetto ci si riferisce, in particolare, alla previsione di un tetto massimo ai ricavi percepiti nel periodo d’imposta, affinché il contribuente possa continuare ad applicare il regime fiscale di favore anche nell’esercizio successivo.

Tale limite era precedentemente individuato in 65.000 euro ed è stato incrementato a 85.000 euro, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 54, legge n. 197/2022). La medesima disposizione normativa ha, inoltre, introdotto una nuova ipotesi di decadenza immediata dal regime forfetario, nell’ipotesi in cui nel corso del medesimo esercizio vengano percepiti compensi superiori a 100.000 euro; ove verificata l’imposta sul valore aggiunto risulta dovuta a partire dalle operazioni che hanno comportato il superamento della richiamata soglia di 100.000 euro.

Il monitoraggio dei ricavi percepiti nel corso del singolo periodo d’imposta costituisce, quindi, una procedura usuale dei fruitori del regime forfetario che ritengono di poter avvicinarsi e/o superare di pochi euro il predetto tetto ai ricavi percepiti, specie – e soprattutto – per sapere se potranno fruire del regime anche nel periodo successivo o se, invece, debbano attrezzarsi per far fronte all’applicazione delle ordinarie disposizioni fiscali.

Rilevanza del bollo applicato sulle fatture

Ai fini di tale “monitoraggio” appare, quindi, sicuramente utile rammentare quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta a interpello n. 428 pubblicata il 12 agosto 2022 in tema di rilevanza dell’imposta di bollo applicata sulle fatture da parte dei soggetti forfetari.

Ove, infatti, non adeguatamente e tempestivamente considerato nella predetta attività di monitoraggio, potrebbe comportare inaspettate fuoriuscite dal regime forfetario, con conseguente esposizione del singolo contribuente a molteplici sanzioni per aver continuato ad applicare per uno o più periodi d’imposta il regime forfetario senza, invece, averne diritto.

Si rammenta, a tal fine, che in considerazione dell’esenzione per i soggetti forfetari dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le fatture emesse dal soggetto forfetario sono soggette all’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro, ove la somma indicata nel singolo documento risulti superiore a 77,47 euro.

Nella risposta a interpello n. 428 del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affrontato la tematica del prestatore fruitore del regime forfetario che provvede ad addebitare al proprio committente il costo dell’imposta. Nell’interpello richiamato, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, sebbene sia previsto l’assolvimento solidale dell’imposta, l’obbligo di applicare l’imposta di bollo è posto in capo al soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tale tipologia di documenti l’imposta risulta dovuta fin dall’origine.

Da tale considerazione, pertanto, l’Agenzia delle Entrate deriva l’orientamento secondo cui il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo vada considerato parte integrante del compenso del prestatore forfetario e, pertanto, concorra alla determinazione forfetaria del reddito soggetto a imposizione sostitutiva.

Nell’attività di monitoraggio del compenso massimo percepibile nel singolo periodo di imposta per permanere nel regime agevolativo i soggetti forfetari devono, quindi, ricordarsi di considerare anche l’importo dell’imposta di bollo eventualmente riaddebitata ai propri clienti.

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