Il regime fiscale di tale istituto agevolativo prevede, inoltre, l’applicazione di un’imposta sostituiva del 5% (per i primi 5 anni in presenza di nuove attività) o del 15%, in luogo dell’applicazione delle ordinarie aliquote progressive IRPEF e delle annesse addizionali regionali e comunali. L’importo su cui applicare le percentuali impositive risulta, inoltre, costituito dall’ammontare dei ricavi percepiti nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, moltiplicato per una percentuale di redditività, normativamente individuata, variabile a seconda dell’ambito di attività svolta e abbattuto dei soli versamenti contributivi effettuati nel medesimo periodo.
Condizioni per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario
Ai fini della trattazione in oggetto ci si riferisce, in particolare, alla previsione di un tetto massimo ai ricavi percepiti nel periodo d’imposta, affinché il contribuente possa continuare ad applicare il regime fiscale di favore anche nell’esercizio successivo.
Il monitoraggio dei ricavi percepiti nel corso del singolo periodo d’imposta costituisce, quindi, una procedura usuale dei fruitori del regime forfetario che ritengono di poter avvicinarsi e/o superare di pochi euro il predetto tetto ai ricavi percepiti, specie – e soprattutto – per sapere se potranno fruire del regime anche nel periodo successivo o se, invece, debbano attrezzarsi per far fronte all’applicazione delle ordinarie disposizioni fiscali.
Rilevanza del bollo applicato sulle fatture
Ove, infatti, non adeguatamente e tempestivamente considerato nella predetta attività di monitoraggio, potrebbe comportare inaspettate fuoriuscite dal regime forfetario, con conseguente esposizione del singolo contribuente a molteplici sanzioni per aver continuato ad applicare per uno o più periodi d’imposta il regime forfetario senza, invece, averne diritto.
Si rammenta, a tal fine, che in considerazione dell’esenzione per i soggetti forfetari dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le fatture emesse dal soggetto forfetario sono soggette all’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro, ove la somma indicata nel singolo documento risulti superiore a 77,47 euro.
Da tale considerazione, pertanto, l’Agenzia delle Entrate deriva l’orientamento secondo cui il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo vada considerato parte integrante del compenso del prestatore forfetario e, pertanto, concorra alla determinazione forfetaria del reddito soggetto a imposizione sostitutiva.
Nell’attività di monitoraggio del compenso massimo percepibile nel singolo periodo di imposta per permanere nel regime agevolativo i soggetti forfetari devono, quindi, ricordarsi di considerare anche l’importo dell’imposta di bollo eventualmente riaddebitata ai propri clienti.