Forfetari: fattura in formato elettronico in base alla data di emissione

La questione nello specifico attiene alle fatture datate e inviate nel 2023, ma ricevute dal cliente nel 2024. A tal riguardo si chiede se possano ritenersi confermate quelle indicazioni contenute nelle FAQ relative al 2019, a seguito dell’avvento della fattura elettronica, laddove si era detto che l’elemento qualificante per l’identificazione del corretto formato in cui emettere il documento è la data indicata nello stesso: se la fattura riporta o la nota di variazione riporta la data (allora del 2018, oggi per esemplificare) del 2023, la fattura potrà anche non essere elettronica, se invece la data è (del 2019 si diceva allora, oggi) del 2024, la fattura dovrà essere elettronica.

Al fine di fornire risposta al quesito, l’Agenzia ha in primis ricordato che per tutti i soggetti forfetari dal 1° gennaio 2024 decorre, indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti nel 2022, l’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico.

I contribuenti che permangono nel regime forfetario nel corso del 2023 e che per l’anno precedente erano già tenuti alla fatturazione elettronica continuano a fatturare con tale modalità, viceversa, per i soggetti che restano nel regime forfetario nel 2023 e che per l’anno 2022 non erano tenuti alla fatturazione elettronica, l’obbligo di emettere fatture elettroniche decorre dal 1° gennaio 2024, a prescindere dai ricavi conseguiti o dai compensi percepiti.

Laddove, invece, la permanenza nel regime forfetario sia venuta a meno nel corso del 2023 per il superamento del nuovo limite di 100.000 euro, l’obbligo – in capo al contribuente ex forfetario divenuto istantaneamente ordinario – di emettere fatture elettroniche con indicazione dell’IVA opera già nel 2023.

Dal 1° gennaio 2024, dunque, tutte le fatture emesse da soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia, con l’eccezione delle fatture relative alle operazioni effettuate verso consumatori finali dai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria, prevista anche per il 2024, devono essere in formato elettronico.

Tanto premesso, l’obbligo di fatturazione elettronica deve essere valutato con riferimento all’emissione del documento.

Pertanto, richiamando quanto indicato nella circolare n. 14/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in considerazione del fatto che una fattura elettronica è veicolata attraverso il SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente – all’emittente, al ricevente e all’amministrazione finanziaria – la data e l’orario di avvenuta trasmissione.

Di conseguenza, si assume che la data riportata nel campodata” della sezione “dati generali” del file Xml sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI non entro le 24 h del giorno dell’operazione, bensì in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Tuttavia, la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI e, quindi, qualora la data di effettuazione dell’operazione e giorno di invio non coincidano, i due momenti, nel rispetto delle previsioni normative, devono avere autonoma indicazione e valenza.

Pertanto, per le operazioni effettuate nel 2023:

– se il cedente-prestatore ha spedito o comunque messo a disposizione del cessionario-committente la fattura extra SdI entro il 31 dicembre 2023, il comportamento risulta corretto, in quanto la fattura poteva correttamente essere emessa in formato analogico, indipendentemente dalla data di ricezione da parte del cessionario committente che può portare in detrazione la relativa imposta;

– se il cedente-prestatore ha proceduto alla spedizione/messa a disposizione extra SdI, dopo il 31 dicembre 2023, fermo restando un eventuale ravvedimento, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, in quanto la stessa doveva essere emessa in formato elettronico.

Contribuenti forfetari e rettifica della detrazione IVA

Sempre con riferimento ai contribuenti forfetari, l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alla rettifica della detrazione IVA.

Il caso riguarda i forfetari che superano la soglia di 100.000 euro per ricavi o compensi, quindi fuoriuscendo dal regime forfetario nello stesso anno (ad esempio, al 1° ottobre 2023). Si chiede se si può procedere alla rettifica della detrazione facendo riferimento a servizi che sono stati parzialmente utilizzati, ad esempio un contratto per una campagna pubblicitaria.

Richiamando quanto indicato nella circolare 32/E del 2023, in riferimento al leasing, l’Agenzia ha chiarito che per i servizi non ancora fruiti al 1° ottobre 2023, data in cui risulta superata la soglia dei 100.000 e pagati anticipatamente, l’operatore commerciale rettifica in aumento l’IVA a credito per l’importo corrispondente ai mesi residui del 2023. In questo caso tre mesi: ottobre novembre e dicembre.

TD28: utilizzo dal 1° febbraio 2024

Infine, sempre in ordine alla fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a rendere chiarimenti in merito all’utilizzo a decorrere dal 1° febbraio 2024 del codice “Tipo documento” TD28 per le fatture ricevute da soggetti non residenti identificati in Italia, senza stabile organizzazione (“ivi non stabiliti”), i quali abbiano erroneamente abbiano emesso la fattura con IVA, anziché con reverse charge.

A tal riguardo si chiedeva se la compilazione di questo documento dovesse essere considerata alla stregua di una nuova modalità di regolarizzazione da parte del cessionario o committente nazionale.

L’Agenzia ha innanzitutto rilevato che in via generale, il codice “Tipo documento” TD28 si utilizza al solo fine di adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, sia per le operazioni con concedenti sanmarinesi che hanno emesso una fattura cartacea, sia nelle ipotesi in cui il cessionario italiano riceva una fattura irregolare con addebito di IVA dal soggetto non stabilito in Italia, ossia la fattura sia stata erroneamente emessa con IVA, anziché con reverse charge.
A parere dell’erario, l’utilizzo del Tipo Documento TD28 non incide sul disposto dell’art. 6, comma 9-bis, punto 1, D.Lgs. n. 471/1997 (regime sanzionatorio del reverse charge), restando ferme le previsioni di tale disposizione in merito alla detrazione dell’imposta e alla sanzione dovuta.

In tale ipotesi la fattura va così compilata:

– nel capo “cedente prestatore”, vanno i dati identificativi del cedente prestatore estero che ha emesso la fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia. I dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA italiana;

– nel campo “cessionario committente” vanno i dati del cessionario committente italiano;

– nel campo “tipo documento” della sezione dati generali, va compilato con il valore TD28;

– nel campo “data” della sezione dati generali, va riportata la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura emessa dal cedente prestatore non stabilito e identificato in Italia;

– nel campo “numero” è consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente;

– nel campo “dati e fatture collegate” vanno il numero e la data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito e identificato in Italia;

– infine, vanno riportati l’imponibile e l’imposta come indicato nella fattura cartacea.

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