Forfetari: perchè il socio minoritario di S.r.l. non piace al fisco

In caso di partecipazioni di minoranza in S.r.l. non trasparenti, non si può escludere un controllo di fatto nel caso in cui tra un socio minoritario (in regime forfetario) e la S.r.l. da lui partecipata intercorrano rapporti di fornitura di servizi. In tal caso, infatti, il controllo potrebbe essere integrato dal fatto che il socio forfetario risulti l’unico (o il principale ) fornitore della società, come desumibile dalla verifica dell’incidenza del rapporto del fatturato del socio sulla totalità degli acquisti societari per servizi professionali. Sono queste le conclusioni – non condivisibili – cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 398 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il controllo societario di un contribuente forfetario su una S.r.l. può essere valutato in base all’art. 2359, comma 1, c.c., a norma del quale sono considerate controllate, tra l’altro, anche le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (cd. “controllo esterno di fatto”).

Come noto, la partecipazione in S.r.l. può rappresentare una causa ostativa per il regime forfetario al ricorrere congiunto del controllo diretto o indiretto della società e dell’esercizio da parte della società controllata di attività riconducibili a quelle svolte dal contribuente (art. 1, comma 57, lettera d, legge n. 190/2014).

La fattispecie esaminata dall’Agenzia

Nel caso di specie, l’istante ha rappresentato di svolgere l’attività di ingegnere (codice ATECO 71.12.10 – Attività degli studi di ingegneria, in regime forfetario sin dal 2016), di detenere il 40% delle quote di partecipazione in una società operante nel medesimo settore e medesimo codice ATECO, mentre l’altro 60% è detenuto da altro ingegnere non collegato in alcun modo all’istante, se non in virtù del rapporto societario.

L’istante, altresì, specificava di essere co-amministratore della stessa con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma di non percepire compensi specifici per detta attività, né di avere diritti particolari in assenza di patti che gli attribuiscono poteri maggiori rispetto a quelli canonici stabiliti nello statuto sociale.

Regime forfetario e incompatibilità

Secondo l’Agenzia, però, ove la S.r.l. si avvalesse delle prestazioni del socio forfetario in maniera esclusiva, o prevalente, sarebbe comunque ravvisabile un possibile controllo di fatto di quest’ultimo sulla società.

Tale conclusione non può essere accettata.

Per definire il regime delle incompatibilità del regime forfetario, con molteplici risposte elaborate in questi mesi l’Agenzia delle Entrate, come già osservato su IPSOA Quotidiano ha dapprima ben individuato la valenza del concetto di controllo societario nella sua naturale accezione dispositiva (inteso come capacità tanto di dirigere a proprio piacimento l’attività volitiva dell’ente con partecipazioni proprie superiori al 50%), poi (anche con la circolare n. 9/E del 2019, par. 2.3.2) ha correttamente valorizzato il significato della medesima nozione anche in accezione ostativa (vale a dire quella legata alla possibilità di mandare in stallo l’assemblea dei soci nei casi di partecipazioni al 50%).

Infine, però, con recenti risposte le Entrate si sono purtroppo spinte anche ad adombrare forzate ipotesi preclusive all’accesso al regime forfetario che invece, nel caso di questo interpello, deve essere ritenuto pacificamente fruibile.

Dalla ricostruzione fornita dal contribuente, infatti, risultano completamente assenti elementi che possano portare a concludere che quel rapporto di fornitura in regime forfetario, ritenuto potenzialmente confliggente con la ratio legis sottesa alla citata causa ostativa, origini da un centro decisionale societario dominato, o in qualche modo condizionato, dal socio minoritario.

Affermare, quindi, un possibile controllo esterno di fatto esercitato da un socio di minoranza di una S.r.l.., laddove vi fossero in maggioranza dei soci terzi a lui completamente estranei e solamente perché egli risultasse fornitore esclusivo o principale della società partecipata, è affermazione non condivisibile e che appartiene all’eccesso di cautela restrittiva di una certa prassi che non riesce a darsi un limite in questo pletorico stillicidio di risposte agli interpelli su questo tema.

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