Formazione per la patente, Iva anche per il passato
- 17 Settembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il principio si estende ai rapporti sorti prima delle sentenza, se non esauriti
di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce
2′ di lettura
Tutte le prestazioni formative e didattiche per conseguire la patente di guida sono ufficialmente imponibili ai fini Iva. Il cambio di rotta determinato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14 marzo (causa C-449/17) e approvato con la risoluzione 79/E di qualche giorno fa ha destabilizzato gli operatori , da anni allineati al diverso orientamento delle Entrate sull’esenzione.
Ma la cosa che più crea problemi è che il nuovo trattamento Iva vale anche per il passato. È noto che le pronunce dei giudici Ue, che definiscono la portata della norma unionale come avrebbe dovuto essere interpretata all’ entrata in vigore, hanno efficacia ex tunc. Il principio espresso nelle sentenze si estende anche ai rapporti sorti prima di esse, purché non esauriti. Considerazioni che sono alla base del parere delle Entrate sulla necessità delle scuole guida di regolarizzare la posizione per i periodi di imposta ancora accertabili (dal 2014 al 2018) e non possono essere messe in discussione per contrarietà allo statuto del contribuente. L’irretroattività delle disposizioni tributarie non blocca l’effetto retroattivo della sentenza interpretativa della Corte, ma opera sul livello legislativo, che nel caso in specie non è in discussione.
La Corte avrebbe potuto valutare di limitare l’efficacia della decisione ai rapporti futuri, considerato l’ impatto notevole su quelli pregressi, coinvolgendo altri aspetti oltre al passaggio dall’esenzione all’imponibilità della prestazione: la rettifica della detrazione dell’imposta sugli acquisti a monte, la possibile rivalsa nei rapporti con il cliente finale. Rientra tra i poteri dell’organo giudicante europeo, infatti, decidere, in via d’eccezione, che gli effetti di una sentenza interpretativa valgono ex nunc, se, in base al principio della certezza del diritto, la sentenza potrebbe provocare gravi sconvolgimenti per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede. Ma la limitazione può essere ammessa soltanto nella sentenza stessa relativa all’interpretazione richiesta (CGUE, sentenza C-127-128/79).
È evidente che una valutazione del genere non è fatta e la pronuncia ha effetto anche per il passato.
Una diversa decisione interna della prassi ovvero del legislatore di non far retroagire gli effetti del diverso trattamento Iva sarebbe sicuramente censurabile da parte delle autorità di Bruxelles in quanto non conforme al dettato della Corte. Non si può dunque rimproverare alle Entrate di aver conformato la disciplina interna. Dall’altro lato non si può fare a meno di evidenziare che si tratta di indicazioni che dal punto di vista pratico peccano di esaustività. L’Amministrazione nulla dice sulla possibilità di esercitare la rivalsa nei confronti dei committenti dell’Iva che le scuole guida dovranno versare per i rapporti sorti nei periodi d’imposta ancora accertabili o sulla possibilità di recuperare in altro modo l’imposta. Allo stesso modo sembrerebbe aver tralasciato un aspetto rilevante per le imposte dirette. Alla detrazione sugli acquisti pregressi di beni e servizi afferenti all’attività imponibile seguirebbe la rettifica (in aumento) della deduzione del costo dell’Iva indetraibile fino a pochi giorni fa.