I corsi equipollenti consentono agli iscritti di conseguire i crediti formativi utili per l’iscrizione nel registro dei gestori della crisi; tuttavia, occorre che l’Ordine provveda a rilasciare ai partecipanti gli attestati contenenti precise indicazioni fornite con l’informativa CNDCEC n. 31/2018. Lo ha ricordato il CNDCEC con un pronto ordini del 17 febbraio 2023. Tra l’altro, l’attestato deve essere nominativo ed indicare che il corso ha ad oggetto le materie della crisi d’impresa e del sovraindebitamento.
Il CNDCEC ha pubblicato un pronto ordini in tema di formazione professionale continua.
In particolare, è stato chiarito che i corsi equipollenti ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per la FPC consentono agli iscritti di conseguire i crediti formativi utili per l’iscrizione nel registro dei gestori della crisi; tuttavia, occorre che l’Ordine provveda a rilasciare ai partecipanti gli attestati contenenti le indicazioni fornite con l’informativa CNDCEC n. 31/2018.
In particolare, l’attestato deve essere nominativo ed indicare:
-che il corso ha ad oggetto le materie della crisi d’impresa e del sovraindebitamento;
-che si tratta di un corso “equipollente” che rispetta i requisiti richiesti dall’articolo 7 del Regolamento FPC e che consente di assolvere l’obbligo formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all’art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202;
-il numero di ore di effettiva partecipazione al corso ed il numero di crediti formativi conseguiti.
A cura della Redazione