Frontalieri vecchi e nuovi con trattamento fiscale differenziato

È stato approvato definitivamente dal Senato il Ddl di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, dopo aver subito modifiche in sede di approvazione alla Camera (Atto Senato n. 108-376-B).

L’Accordo oggetto di ratifica nasce dalla necessità di meglio definire il quadro giuridico volto all’eliminazione delle doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri, seguendo un principio di reciprocità, regolando il trattamento dei frontalieri sia svizzeri che lavorano in Italia sia italiani che lavorano in Svizzera, differentemente da quanto previsto dal precedente Accordo del 1974 che attualmente regola soltanto il trattamento dei frontalieri italiani che lavorano in Svizzera.

L’Accordo si occupa quindi di definire l’ambito soggettivo di applicazione e il criterio di tassazione, il metodo di imposizione, nonché le modalità con cui viene eliminata la doppia imposizione sui redditi in oggetto.

A chi si applica il nuovo Accordo?

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, viene definita la “area di frontiera”, che deve essere intesa come le regioni italiane di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano e i cantoni svizzeri dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Viene inoltre definito che per lavoratore “frontaliere” si si intende una persona fisica:

– fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 km dal confine dell’altro Stato contraente,

– che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell’altro Stato e

– che, in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.

Il Protocollo aggiuntivo all’Accordo prevede altresì che al frontaliere sia consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni all’anno, specificando che i giorni di ferie e di malattianon sono conteggiati nel precedente limite.

Quale è il metodo di imposizione utilizzato?

A livello di metodo di imposizione, viene stabilito l’utilizzo del metodo di tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del soggetto frontaliere sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente, prevedendo, in particolare, che:

– i redditi saranno imponibili nel Paese della fonte ma solo entro il limite dell’80% di quanto dovuto dallo stesso Paese in base alla normativa delle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali;

– lo Stato di residenza applichi le proprie imposte sui redditi eliminando la doppia imposizione in relazione alle imposte prelevate nell’altro Stato utilizzando il meccanismo del riconoscimento di un credito d’imposta per le imposte versate all’estero ex art. 165 TUIR.

Secondo quanto definito nell’Accordo, inoltre, il carico fiscale totale sul reddito da lavoro dei frontalieri residenti in Italia non potrà comunque essere inferiore all’imposta che sarebbe stata prelevata applicando il precedente Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974, che prevedeva la tassazione esclusiva in Svizzera dei redditi da lavoro dipendente prodotti da frontalieri italiani in Svizzera.

Vecchi e nuovi frontalieri a confronto

Viene quindi prevista una differenza di trattamento tra i nuovi frontalieri e gli attuali frontalieri.

In particolare, i “nuovi frontalieri”, ovverosia coloro i quali entreranno nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, subiranno la tassazione concorrente anche nello Stato di residenza, con eliminazione delle doppie imposizioni da parte di quest’ultimo.

Gli “attuali frontalieri” italiani, ovverosia i lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore dell’Accordo lavorano oppure hanno lavorato per un datore di lavoro svizzero con decorrenza dal 31 dicembre 2018, invece, continueranno a essere assoggettati a imposizione esclusivamente in Svizzera.

Quali sono le altre novità?

Nel passaggio del Ddl tra Senato e Camera è stato inoltre previsto che:

– il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da lavoratori residenti in Italia concorra a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro, e non più 7.500 euro come stabilito in precedenza;

– i contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria, che in base alle disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri siano interamente deducibili;

– gli assegni familiari corrisposti a tutti i lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa siano esclusi dalla base imponibile IRPEF;

– in caso di disoccupazione, la NASpI italiana sia calcolata in modo tale da essere equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi, a meno che quella italiana non sia di importo maggiore rispetto a quella svizzera;

– dal 1° febbraio 2023 al 30 giugno 2023, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina specifica in materia di telelavoro, si considereranno comunque frontalieri i soggetti che svolgano le proprie prestazioni lavorative nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, nel limite del 40% del tempo di lavoro.

Svizzera fuori dalla black list?

In ultimo, in virtù del rafforzamento dei rapporti economici e delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni introdotte nell’Accordo, con decreto del MEF, la Svizzera verrà eliminata dall’elenco dei paesi black list di cui all’art. 1 del D.M. 4 maggio 1999. L’efficacia della modifica decorrerà dal periodo d’imposta successivo a quello di pubblicazione del decreto del MEF.

Rimangono in ogni caso ferme tutte le disposizioni nazionali applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto e ogni attività di accertamento effettuata in conformità alla legge domestica.

L’espunzione della Svizzera dalla black list deriverà quindi dal nuovo perimetro della cooperazione amministrativa tra i due Stati che prevede:

– lo scambio delle informazioni, in formato elettronico ed entro il 20 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale di riferimento, necessarie per consentire allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere di applicare la propria tassazione;

– una nuova definizione dell’ambito soggettivo dello scambio di informazioni relativo all’insieme di lavoratori che svolgono la loro attività nelle aree di frontiera degli Stati contraenti;

– alcune regole specifiche in relazione alla limitazione delle richieste di informazioni, in linea con i più recenti standard dell’OCSE;

– la garanzia della segretezza delle informazioni, che verranno comunicate solo alle persone o autorità, quali tribunali e autorità amministrative, che si occupano dell’accertamento, della riscossione o dei relativi procedimenti o ricorsi;

– nuovi aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa ai fini della corretta applicazione dell’Accordo.

Tale modifica all’elenco black list porterà l’eliminazione del raddoppio delle sanzioni per le attività detenute in Svizzera e non indicate nel quadro RW e dei termini per il relativo accertamento, nonché il venir meno della presunzione per la quale tutte le somme non dichiarate sono frutto di redditi sottratti a tassazione.

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