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Gasolio commerciale nel trasporto: come chiedere il rimborso del secondo trimestre 2023

Gasolio Commerciale Nel Trasporto: Come Chiedere Il Rimborso Del Secondo Trimestre 2023

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato l’informativa del 26 giugno 2023 sui benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto e il rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell’anno 2023.

Con riferimento all’agevolazione in oggetto, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 può essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2023.

Sul sito delle Dogane è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2023. Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per le cui modalità di utilizzo si rinvia al paragrafo V, si rammenta che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione. Le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile da questa Agenzia dovranno essere regolarizzate(

la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota 57015/RU del 14 maggio 2015.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III (“trasporto di merci o di persone”), sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal punto 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Ciò per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025

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