Giudice collegiale e monocratico: giudice di serie A o B?

L’ultima riforma tributaria introdotta con la legge n. 130, in vigore dal 16 settembre 2022, ha portato delle novità per quanto riguarda la figura del giudice tributario, che si divide in “giudice collegiale” e “giudice monocratico”.
Al D.Lgs. n. 546/1992 è stato introdotto l’art. 4-bis, dal titolo “Competenza del giudice monocratico” che va ad aggiungersi all’altra figura che è appunto quella di “giudice collegiale”. È stato istituito il ruolo di monocratico che non va a disturbare il collegiale, che è sempre esistito.

Il campo d’azione del nuovo giudice monocratico

Nelle attuali Corti di Giustizia tributaria di primo grado, il giudice in composizione monocratica tratta le controversie di valore fino a 5.000 euro e non si occupa di controversie di valore indeterminato. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2. Tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito di rettifiche di perdite. L’importo della causa, dapprima stabilito in 3.000 euro, è stato poi sostituito con 5.000 euro, dall’art. 40, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, con applicazione ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

Il suo campo d’azione è limitato solo al primo grado di giudizio. È un giudice solitario, che decide appunto da solo, senza il confronto del giudizio che potrebbe invece fornire la composizione collegiale.

Come ben si vede, i fascicoli processuali di sua pertinenza sono di valore alquanto limitato, toccando al massimo l’importo di 5.000 euro. Le cause che tratterà, essendo di modico valore, verteranno in particolar modo sui tributi locali, quali: IMU, TARI, imposta di bollo, imposta di pubblicità, diritti camerali, etc. Senza dubbio non mancheranno anche le imposte dirette e quelle indirette, quali: IRES, IRAP, IRPEF, IVA, imposta di registro e altro.

La sua competenza è attribuita soltanto dall’importo dell’imposta o del tributo oggetto del contendere, e non per tipologia di imposta.

Essendo la norma entrata in vigore solo a luglio 2023, si vedono ora le prime sentenze depositate dal giudice monocratico. Il suo mondo sarà costituito da contenzioso bagatellare, che per questo, non può essere definito di poco conto!

Il giudice monocratico può definirsi giudice di serie B?

Senza dubbio il giudice monocratico non può essere definito di serie B se paragonato al collegiale.

Ottima cosa è stata il fatto che il legislatore abbia introdotto nel nostro ordinamento giudiziario tributario la figura del giudice monocratico che, con le sue sentenze, alleggerisce di gran lunga la mole del contenzioso tributario. Tale ruolo è stato ben studiato dal legislatore della riforma del settembre 2022, tanto che nel delineare tale figura, si è preoccupato delle funzioni che lo stesso andrà a ricoprire.

In concreto i vari presidenti di sezione delle Corti di Giustizia tributaria di primo grado dovranno assegnare il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall’art. 4-bis, D.Lgs. n. 546/1992, con valore della controversia fino a 5.000 euro. Questa assegnazione avviene nel pieno rispetto dei criteri cronologici e casuali. Il presidente di sezione, all’inizio dell’anno, stabilisce con la propria segreteria il calendario delle udienze dell’intero anno e all’inizio di ogni trimestre fissa la composizione dei collegi giudicanti e tutto questo avviene in base ai criteri di massima, stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante, ovvero ciascun giudice monocratico dovrà tenere udienza una volta alla settimana (almeno questo risulta scritto nella legge sopra citata, ma va anche considerato il fatto che in quest’ultimo periodo il contenzioso tributario è diminuito di gran lunga rispetto al passato). Tenuto conto di ciò, detta periodicità sarà difficile da rispettare.

Prudentemente è stato già risolto dal legislatore il caso in cui, se la causa è stata erroneamente assegnata al giudice monocratico anziché a un collegio, o viceversa, il giudice rilevato il disguido, rimette il fascicolo al presidente di sezione per il rinnovo dell’assegnazione.

Come ben si vede, il valore economico della causa è l’elemento distintivo per attribuire al giudice la paternità che a sua volta potrebbe essere di tipo monocratico o collegiale. Ebbene, tenuto conto di quanto sopra, il ruolo di giudice monocratico viene svolto a rotazione da tutti i membri del collegio giudicante.

Certamente l’assegnazione fatta dal presidente di sezione dovrà essere oculata per evitare mugugni fra i membri dello stesso collegio giudicante. Ciò perché il legislatore di tutto questo non se ne è mai occupato e, quindi, chi è chiamato a risolvere il problema deve avvalersi sicuramente del buon senso. Il giudice che sino ad ora si è impegnato poco, non può essere chiamato a fare il monocratico vita natural durante, come punizione, in quanto quest’ultimo potrebbe anche opporsi, e creare contestazioni anche ad alti livelli, consiglio di presidenza compreso. Così dicasi pure per il giudice preparato che anch’egli dovrà assumere il ruolo di monocratico occupandosi di cause di scarso o scarsissimo valore economico. Per il quieto vivere occorrerà che tale ruolo venga ricoperto a rotazione trimestrale fra tutti i componenti della sezione giudicante. A questa assegnazione temporale, piaccia o non piaccia, nessuno potrà e dovrà “sfuggire”, presidente compreso!

Obiettivo: smaltire l’arretrato

Leggendo attentamente la norma, risulta che il legislatore vuol vedere i frutti di questo lavoro, perché ha stabilito che il collegio e il monocratico devono tenere udienza almeno una volta alla settimana e quindi, celebrando così assiduamente le udienze, l’arretrato dovrebbe essere agevolmente smaltito. Se tutto dovesse funzionare il termine arretrato dovrebbe scomparire e, quindi, dovremmo avere la sentenza in tempi ragionevoli come già accade in altri paesi.

Ora la giustizia tributaria regge su due pilastri che sono:

– uno, il giudice monocratico

– l’altro, quello collegiale.

Con la funzione del monocratico gran parte degli armadi contenenti fascicoli processuali da discutere in udienza dovrebbero sparire, considerando che il giudicante si saprà organizzare come meglio crede.

Tenuto conto che se il magistrato entra in udienza ben preparato, avendo letto i fascicoli di causa, l’impegno del giudice stesso è limitato all’audizione delle parti e alla stesura della decisione. Per i casi di litisconsorzio di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 546/1992, il giudice preposto a risolvere la controversia dovrebbe essere il collegiale e non il monocratico, anche qualora il valore della lite non dovesse superare l’importo di 5.000 euro.

L’esempio più eclatante si circoscrive alla notifica di un avviso di accertamento inviato ad una società di persone o di capitale a ristretta base societaria e ai rispettivi soci. In questo caso la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soci, ma tutti i ricorsi, società compresa, devono confluire, dopo la loro riunione, a un unico giudice. Tenuto conto che, di solito, l’imposta in capo alla società è di gran lunga superiore all’imposta di 5.000 euro, e i soci singolarmente possono essere al di sotto dei famosi 5.000, sarebbe corretto che l’intera causa (società e soci) venisse assegnata a un collegio. Per effetto del litisconsorzio, l’ammontare dell’imposta in capo alla società a sua volta trascina con sé i fascicoli dei relativi soci, tenendo conto del fatto che verrà emessa una sola sentenza, a causa della riunione stessa.

Altro punto importante che deve essere segnalato sta nel fatto che il giudice monocratico può emettere ordinanze cautelari di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992. Poiché il decreto attuativo della delega fiscale n. 220/2023 in materia di contenzioso tributario prevede che anche le ordinanze cautelari possano essere impugnate, quelle emesse dal giudice monocratico sono impugnabili solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria.

Come ben si vede, il giudicante monocratico può svolgere tutte le funzioni simili a quelle compiute collegialmente, con l’unica eccezione del tetto di 5.000 euro, che non deve essere sforato. Per questi motivi, il giudicante monocratico è un giudice di serie A, a tutti gli effetti.

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