Con riferimento agli adempimenti fiscali del custode giudiziale, con la risposta a interpello n. 268 del 20 dicembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni in materia di eredità giacente, di cui agli articoli 187 del TUIR e 5ter del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, sono applicabili a decorrere dalla prima nomina a custode giudiziario, avvenuta con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. Tale disciplina, quindi, convive con l’articolo 51 del Codice antimafia che opera con riferimento a tutte le ipotesi di sequestro preventivo disposto ex articoli 321 del codice di procedura penale, 92 e 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.Fonte