Global minimum tax: le proposte sullo schema di decreto attuativo della direttiva UE
- 12 Ottobre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con riferimento al global minimum tax e al trattamento dei crediti d’imposta rimborsabili e negoziabili, occorrerebbe rappresentare con maggiore chiarezza gli elementi con cui valutare la classificazione. Lo hanno evidenziato Assonime e Confindustria con un contributo sulla consultazione pubblica indetta dal Ministero dell’Economia e delle finanze sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE n. 2022/2523, volta a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione.
Tra le proposte presenti nel contributo:
– in merito ai criteri di localizzazione di un’impresa, a differenza di quanto previsto nella direttiva e nelle regole OCSE che disciplinano l’imposta minima globale “Model Rules”, nell’art. 5, comma 1 manca il riferimento a “criteri analoghi” alla sede legale o alla sede dell’amministrazione;
– con riguardo ai criteri di localizzazione di una stabile organizzazione, il criterio della “presenza commerciale” dovrebbe essere definito;
– in ordine all’applicazione delle esclusioni previste nell’art. 49 ai fini dell’imposta minima nazionale, l’art. 11, comma 8 stabilisce che le esclusioni in questione non trovano applicazione ai fini dell’imposta minima nazionale. Sarebbe opportuno stabilire l’applicazione delle esclusioni anche ai fini dell’imposta minima nazionale, adottando una delle opzioni indicate nell’Administrative Guidance rilasciata a luglio 2023 dall’OCSE;
– con riferimento al calcolo del reddito o della perdita rilevante, sarebbe importante precisare maggiormente il concetto per cui, ai fini del calcolo del reddito o della perdita rilevante, rileva il trattamento contabile, ad eccezione delle voci espressamente previste negli articoli da 16 a 19 del decreto;
– infine, in merito al trattamento dei crediti d’imposta rimborsabili e negoziabili, occorrerebbe rappresentare con maggiore chiarezza gli elementi con cui valutare la classificazione.