Nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2024 n. 123 è stato pubblicato il D.M. 20 maggio 2024 del Ministero dell’Economia e delle finanze riguardante i regimi transitori semplificati previsti per i gruppi multinazionali e nazionali soggetti alle regole della global minimum tax.
Si tratta di regimi opzionali di carattere temporaneo che sono stati previsti nell’ambito dei lavori OCSE sulla global minimum tax e, in particolare, nell’art. 8.2 delle Model Rules (anche Regole GloBE) al fine di limitare gli oneri amministrativi e di conformità per i gruppi multinazionali e le amministrazioni fiscali chiamati rispettivamente ad applicare e a controllare la corretta applicazione della disciplina sull’imposizione minima globale.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 rubricato “De minimis transitorio” si prevede che il gruppo multinazionale, o il gruppo nazionale, può avvalersi del regime transitorio semplificato di cui all’art. 2 se ha ricavi totali inferiori a 10 milioni di euro e un utile ante imposte inferiore a 1 milione di euro ovvero una perdita ante imposte. I ricavi delle imprese detenute per la vendita che non sono già inclusi nella rendicontazione Paese per Paese devono essere aggiunti ai ricavi totali ai fini della verifica della sussistenza del requisito di cui al comma 1.
Il gruppo multinazionale, o il gruppo nazionale, può avvalersi del regime transitorio semplificato di cui all’art. 2 se ha una aliquota di imposizione effettiva semplificata uguale o superiore alla aliquota di imposizione transitoria.
Il gruppo multinazionale, o il gruppo nazionale, può avvalersi del regime transitorio semplificato di cui all’art. 2 se realizza una perdita ante imposte o se consegue un utile ante imposte che è inferiore alla riduzione da attività economica sostanziale di cui all’articolo 35 del decreto delegato con riguardo alle imprese localizzate in detto Paese ai fini della rendicontazione Paese per Paese qualificata o a quelle localizzate nel territorio dello Stato italiano.
Nel caso in cui il gruppo multinazionale, o il gruppo nazionale, soddisfi contestualmente i requisiti per fruire di più regimi semplificati in un esercizio in relazione ad un Paese, l’impresa dichiarante può esercitare l’opzione solo con riferimento ad uno di essi. L’esercizio dell’opzione per un regime semplificato diverso da quello di cui all’art. 2, comma 1, del decreto produce gli effetti di esclusione previsti all’art. 7, comma 1, del decreto.
Come previsto dall’art. 15 su opzione dell’impresa dichiarante, per gli esercizi di durata non superiore a dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026, l’imposta minima suppletiva dovuta in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo è pari a zero se tale Paese applica l’imposta sul reddito delle società con un’aliquota nominale pari o superiore al 20% .
Entro 36 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione nella quale è stata esercitata l’opzione di cui agli articoli 2 e 15, l’amministrazione finanziaria può notificare una richiesta informativa sulla corretta applicazione delle disposizioni del decreto all’impresa dichiarante o alla impresa locale designata o alle imprese ed entità a controllo congiunto localizzate in Italia il cui debito d’imposta si presume pari a zero per effetto dello stesso decreto.