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Gruppo IVA, gli adempimenti dichiarativi in caso di incorporazione

Gruppo Iva, Gli Adempimenti Dichiarativi In Caso Di Incorporazione

L’Agenzia dell Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 52 del 23 febbraio 2024 in tema di Gruppo IVA, incorporazione soggetto esterno al gruppo e adempimenti dichiarativi periodo ante incorporazione.

Il regime del Gruppo IVA ­ introdotto con finalità semplificatorie, oltre che antiabuso ­ deriva dall’applicazione della facoltà accordata agli Stati membri dall’articolo 11 della ”direttiva 2006/112 CE del 28 novembre 2006 del Consiglio relativa al Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, di considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

La disciplina fiscale, a sua volta, ai fini delle imposte dirette, stabilisce all’articolo 172, comma 4, del TUIR che, dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.

Conseguentemente, l’articolo 5­bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dispone al comma 2 che in caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data, in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.

Adempimenti similari sono posti a carico della società risultante dall’operazione straordinaria anche ai fini IVA? l’articolo 35 del decreto IVA dispone, infatti, che in caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione quella di variazione delle informazioni rilevanti ai dini IVA è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione, che pertanto deve provvedere a tutti gli adempimenti di dichiarazione, liquidazione, versamento, etc…, relativi all’attività conferita, a partire dalla data in cui ha effetto l’operazione straordinaria.

Tenuto conto, quindi, delle norme innanzi richiamate, l’operazione di fusione, integra, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata.

Pertanto, la fusione (per incorporazione) tra due o più società comporta di fatto il subentro della società incorporante nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo alle società incorporate a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria di aggregazione aziendale, ivi compresi gli obblighi fiscali ai fini IVA.

A tal fine, le istruzioni al Modello IVA/2024, paragrafo 3.3.4, forniscono indicazioni operative in merito agli adempimenti dichiarativi da attuare da parte di un soggetto partecipante a un Gruppo IVA avente causa in operazione straordinaria di incorporazione di soggetto esterni al gruppo.

In particolare, le predette istruzioni specificano che, qualora nel corso dell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione un soggetto partecipante a un Gruppo IVA di cui agli articoli 70­bis e seguenti incorpori una società esterna al Gruppo, l’incorporante partecipante al Gruppo IVA è tenuta a presentare per conto dell’incorporata esterna al Gruppo IVA la dichiarazione relativa alla parte dell’anno d’imposta antecedente l’incorporazione. In tale dichiarazione devono essere indicati:

­ i dati del soggetto incorporato nella parte riservata al contribuente?

­ i dati del soggetto incorporante partecipante al Gruppo IVA nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica?

­ le operazioni effettuate dalla incorporata fino alla data di efficacia dell’operazione.

Va da sé che, non potendo i risultati delle singole dichiarazioni annuali IVA essere trasferiti al Gruppo IVA ­ le società fuse sono, infatti, esterne al medesimo ­ gli eventuali debiti dovranno essere estinti separatamente, mentre le eventuali eccedenze a credito andranno chieste a rimborso.

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