Gruppo IVA per soggetti esteri: in quali casi?
- 24 Gennaio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista


Con la risposta a interpello n. 148 del 24 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ricorda che possono costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70ter del decreto IVA.
In merito alla ricorrenza del vincolo finanziario tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA l’art. 70ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. e almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente:
– tra tali soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo?
– tali soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purchè residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. La citata disposizione si fonda su un elemento essenziale, ossia la nozione generale di controllo di diritto.
La norma, quindi, riserva la partecipazione al Gruppo IVA ai soggetti passivi italiani tra cui esiste un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. e ammette che il suddetto legame si realizzi per il tramite di soggetti esteri, purché stabiliti in un Paese con cui l’Italia abbia stipulato un accordo volto ad assicurare un effettivo scambio di informazioni.
Quanto sopra induce ad escludere la sussistenza di un vincolo finanziario, ai sensi dell’art. 70ter, tra soggetti che siano stabiliti in Italia e che siano controllati dalla medesima società estera, qualora nella catena che lega i controllati residenti alla controllante non residente si frappongano altre società stabilite all’estero.
A cura della Redazione