Con la risposta a risposta a interpello n. 487 del 15 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Gruppo IVA e società veicolo di cartolarizzazione partecipante al gruppo medesimo.
Il quesito concerne la corretta interpretazione del c. 2 dell’articolo 70 octies del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la responsabilità dei partecipanti ad un Gruppo IVA, in solido con il rappresentante, per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo, con particolare riferimento all’applicazione di tale norma alle SPV.
In particolare, già con la circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 è stato evidenziato che il regime del Gruppo IVA è applicabile a tutti i settori dell’attività economica, anche ove essa sia svolta mediante costituzione di patrimoni separati, posta in essere, ad esempio, dalle società di gestione del risparmio e dalle società di cartolarizzazione.