Gruppo IVA: rettifica della detrazione in presenza di immobili al test di convenienza
- 15 Maggio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Chi
Cosa
Per l’imposta assolta sull’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime.
Per effetto della costituzione del Gruppo IVA, quale nuovo soggetto passivo “collettivo” agli effetti di tale imposta, possono essere integrate, a seconda dei casi, le differenti fattispecie di rettifica della detrazione previste dal succitato art. 19-bis2. Per i beni ammortizzabili diversi dagli immobili, la rettifica della detrazione è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si realizza nell’anno della loro entrata in funzione o nei quattro anni successivi, in misura pari a tanti quinti quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio (art. 19-bis2, comma 2), ovvero, in caso di mutamenti di regime o di variazione della percentuale del pro-rata di detraibilità, in ciascuno dei quattro anni successivi alla data di entrata in funzione del bene (art. 19-bis2, commi 3 e 4). Il periodo di rettifica (c.d. periodo di tutela fiscale) è esteso a 10 anni per l’imposta assolta sull’acquisto di fabbricati o di aree fabbricabili (art. 19-bis2, comma 8).
Come
Quando
La rettifica deve essere eseguita anche in relazione ai beni ammortizzabili diversi dagli immobili (per quali il periodo di tutela fiscale è di cinque anni) e per i beni non ammortizzabili e i servizi, per i quali rileva soltanto il primo utilizzo.
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Prima di decidere se dar vita a un Gruppo IVA, in presenza di beni ammortizzabili e, in particolare, di beni immobili acquistati o costruiti da non più di dieci anni da una o più delle società che dovranno comporre il Gruppo, è necessario esaminare se l’eventuale obbligo della rettifica della detrazione comporti una eccessiva penalizzazione rispetto ai benefici attesi.
Risparmio %
Caso n. 1
Un Gruppo societario è formato da 3 soggetti. Il management valuta se dar vita a un Gruppo IVA a partire dal 2024. In tal caso, si prendono in considerazione anche gli effetti che l’opzione produce sulla detrazione IVA relativa all’acquisto di beni immobili.
Società A
Volume d’affari 2024 stimato: 15.000.000 euro, costituito da operazioni imponibili.
Pro-rata di detrazione: 100%
La società possiede un immobile industriale acquistato nel 2018 a 1.000.000 euro, con IVA di 220.000 integralmente detratta.
Società B
Volume d’affari 2024 stimato: 45.000.000 euro, costituito per il 90% da operazioni esenti.
Pro-rata di detrazione: 10%
Società C
Volume d’affari 2024 stimato: 30.000.000 euro, costituito per il 60% da operazioni imponibili.
Pro-rata di detrazione: 60%
La società possiede un immobile uso ufficio acquistato nel 2010 a 600.000 euro, con IVA pari a euro 132.000.
Nel caso di costituzione del Gruppo IVA, il volume d’affari complessivo sarà pari a euro 90.000.000, di cui euro 52.500.000 costituito da operazioni esenti ed euro 37.500.000 da operazioni imponibili. Il pro-rata di detrazione del Gruppo sarà quindi pari a 42%.
Il Gruppo IVA dovrà effettuare la rettifica della detrazione IVA operata dalla Società B sull’acquisto dell’immobile nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che determinano le rettifiche della detrazione (2024), in quanto il periodo di tutela fiscale viene a scadenza nel 2027.
Pertanto, nella dichiarazione relativa al 2024 (anno di costituzione del Gruppo IVA) occorre calcolare la rettifica della detrazione pari a un decimo:
– IVA detratta all’atto dell’acquisto: 220.000
– IVA detraibile applicando il pro-rata del 2024 (42%): 92.400 (220.000 x 42%)
– Differenza: 127.600 (220.000 – 92.400)
– Decimo (2024): 12.760 (IVA da versare).
Ipotizzando che la rettifica sia di pari ammontare anche negli altri tre anni di tutela fiscale, si avrà che l’IVA complessivamente da versare è pari a 51.040 (12.760 x 4).
In relazione all’immobile della Società C non si deve procedere ad alcuna rettifica perché il periodo di tutela fiscale si è esaurito.
Caso n. 2
Un Gruppo societario è formato da 3 soggetti. Il management valuta se dar vita a un Gruppo IVA a partire dal 2024. In tal caso, si prendono in considerazione anche gli effetti che l’opzione produce sulla detrazione IVA relativa all’acquisto di beni immobili.
Società A
Volume d’affari 2024 stimato: 15.000.000 euro, costituito da operazioni imponibili.
Pro-rata di detrazione: 100%
Società B
Volume d’affari 2024 stimato: 45.000.000 euro, costituito per il 90% da operazioni esenti.
Pro-rata di detrazione: 10%
La società possiede un immobile industriale acquistato nel 2018 a 1.000.000 euro, con IVA di 220.000. Poiché anche nel 2018 il pro-rata di detrazione era pari al 10%, la società ha detratto IVA per euro 22.000.
Società C
Volume d’affari 2024 stimato: 30.000.000 euro, costituito per il 60% da operazioni imponibili.
Pro-rata di detrazione: 60%
La società possiede un immobile uso ufficio acquistato nel 2010 a 600.000 euro, con IVA pari a euro 132.000.
Nel caso di costituzione del Gruppo IVA, il volume d’affari complessivo sarà pari a euro 90.000.000, di cui euro 52.500.000 costituito da operazioni esenti ed euro 37.500.000 da operazioni imponibili. Il pro-rata di detrazione del Gruppo sarà quindi pari a 42%.
Il Gruppo IVA può procedere alla rettifica (in aumento) della detrazione operata dalla Società B sull’acquisto dell’immobile, in quanto il periodo di tutela fiscale viene a scadenza nel 2027.
Pertanto, nella dichiarazione relativa al 2024 (anno di costituzione del Gruppo IVA) occorre calcolare la rettifica della detrazione pari a un decimo:
– IVA detratta all’atto dell’acquisto: 22.000
– IVA detraibile applicando il pro-rata del 2024 (42%): 92.400 (220.000 x 42%)
– Differenza: 70.400 (92.400 – 22.000)
– Decimo (2024): 7.040 (IVA da recuperare come maggiore detrazione dell’anno).
Il Gruppo IVA dovrà procedere alla rettifica anche nelle dichiarazioni relative agli anni successivi a quello di costituzione del Gruppo in relazione ai quali sia ancora aperto il periodo di tutela fiscale decennale (fino al 2027 compreso).
Ipotizzando che la rettifica sia di pari ammontare anche negli altri tre anni di tutela fiscale, si avrà che l’IVA complessivamente da recuperare è pari a 28.160 (7.040 x 4).
In relazione all’immobile della Società C non si deve procedere ad alcuna rettifica perché il periodo di tutela fiscale si è esaurito.