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Gruppo IVA: rettifica della detrazione in presenza di immobili al test di convenienza

Gruppo Iva: Rettifica Della Detrazione In Presenza Di Immobili Al Test Di Convenienza

Chi

I contribuenti che intendono optare per la costituzione di un Gruppo IVA, vale a dire i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (art. 70-ter, D.P.R. n. 633/1972).

Cosa

La detrazione dell’imposta relativa ai beni ammortizzabili è rettificata in aumento o in diminuzione in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio (art. 19-bis2, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).
Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione (art. 19-bis2, comma 3, D.P.R. n. 633/1972).
La detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, è altresì soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione del pro-rata superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza. Se l’anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest’ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà (art. 19-bis2, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
Agli effetti delle disposizioni in ordine alla rettifica della detrazione, “i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione” (art. 19-bis2, comma 8, D.P.R. n. 633/1972).

Per l’imposta assolta sull’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime.

Per effetto della costituzione del Gruppo IVA, quale nuovo soggetto passivo “collettivo” agli effetti di tale imposta, possono essere integrate, a seconda dei casi, le differenti fattispecie di rettifica della detrazione previste dal succitato art. 19-bis2. Per i beni ammortizzabili diversi dagli immobili, la rettifica della detrazione è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si realizza nell’anno della loro entrata in funzione o nei quattro anni successivi, in misura pari a tanti quinti quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio (art. 19-bis2, comma 2), ovvero, in caso di mutamenti di regime o di variazione della percentuale del pro-rata di detraibilità, in ciascuno dei quattro anni successivi alla data di entrata in funzione del bene (art. 19-bis2, commi 3 e 4). Il periodo di rettifica (c.d. periodo di tutela fiscale) è esteso a 10 anni per l’imposta assolta sull’acquisto di fabbricati o di aree fabbricabili (art. 19-bis2, comma 8).

Come

Ai fini della eventuale rettifica della detrazione IVA relativa all’acquisto o alla costruzione di beni ammortizzabili e/o di beni immobili, durante il periodo di tutela fiscale (cinque o dieci anni) è necessario valutare, con riferimento a ciascun bene, se in sede di costituzione del Gruppo IVA si sia determinata una modifica rispetto alla situazione precedente riferibile ad ogni singolo partecipante al Gruppo, tale da integrare una delle fattispecie disciplinate dall’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, che comportano l’obbligo di rettifica della detrazione.
Tale modifica di situazione può essere determinata, in sede di costituzione del Gruppo IVA, da eventi differenti quali, ad esempio, l’esercizio dell’opzione per l’applicazione separata dell’imposta (art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972) o per l’esonero dagli adempimenti (art. 36-bis) o, diversamente, in assenza degli eventi appena citati, per effetto della variazione del pro-rata generale di detrazione relativo a determinate attività rispetto a quello applicato, anteriormente all’ingresso nel Gruppo, da parte della società partecipante.

Quando

Al verificarsi delle varie ipotesi in cui si rende obbligatoria la rettifica della detrazione IVA, si dovrà procedere, nella dichiarazione IVA relativa all’anno di costituzione del Gruppo, alla rettifica della detrazione. In particolare, per i fabbricati (sempreché non siano decorsi più di dieci dall’acquisto o dall’ultimazione), in ragione, per ciascun anno, di un decimo dell’imposta secondo i criteri di calcolo normativamente stabiliti dall’articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972. La rettifica sarà operata dal Gruppo IVA nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che determinano le rettifiche della detrazione, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie. Il Gruppo IVA dovrà procedere alla rettifica anche nelle dichiarazioni relative agli anni successivi a quello di costituzione del Gruppo in relazione ai quali sia ancora aperto il periodo di tutela fiscale decennale (art. 19-bis2, comma 9, D.P.R. n. 633/1972).

La rettifica deve essere eseguita anche in relazione ai beni ammortizzabili diversi dagli immobili (per quali il periodo di tutela fiscale è di cinque anni) e per i beni non ammortizzabili e i servizi, per i quali rileva soltanto il primo utilizzo.

Calcola il risparmio

Prima di decidere se dar vita a un Gruppo IVA, in presenza di beni ammortizzabili e, in particolare, di beni immobili acquistati o costruiti da non più di dieci anni da una o più delle società che dovranno comporre il Gruppo, è necessario esaminare se l’eventuale obbligo della rettifica della detrazione comporti una eccessiva penalizzazione rispetto ai benefici attesi.

Risparmio %

Caso n. 1

Un Gruppo societario è formato da 3 soggetti. Il management valuta se dar vita a un Gruppo IVA a partire dal 2024. In tal caso, si prendono in considerazione anche gli effetti che l’opzione produce sulla detrazione IVA relativa all’acquisto di beni immobili.

Società A

Volume d’affari 2024 stimato: 15.000.000 euro, costituito da operazioni imponibili.

Pro-rata di detrazione: 100%

La società possiede un immobile industriale acquistato nel 2018 a 1.000.000 euro, con IVA di 220.000 integralmente detratta.

Società B

Volume d’affari 2024 stimato: 45.000.000 euro, costituito per il 90% da operazioni esenti.

Pro-rata di detrazione: 10%

Società C

Volume d’affari 2024 stimato: 30.000.000 euro, costituito per il 60% da operazioni imponibili.

Pro-rata di detrazione: 60%

La società possiede un immobile uso ufficio acquistato nel 2010 a 600.000 euro, con IVA pari a euro 132.000.

Nel caso di costituzione del Gruppo IVA, il volume d’affari complessivo sarà pari a euro 90.000.000, di cui euro 52.500.000 costituito da operazioni esenti ed euro 37.500.000 da operazioni imponibili. Il pro-rata di detrazione del Gruppo sarà quindi pari a 42%.

Il Gruppo IVA dovrà effettuare la rettifica della detrazione IVA operata dalla Società B sull’acquisto dell’immobile nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che determinano le rettifiche della detrazione (2024), in quanto il periodo di tutela fiscale viene a scadenza nel 2027.

Pertanto, nella dichiarazione relativa al 2024 (anno di costituzione del Gruppo IVA) occorre calcolare la rettifica della detrazione pari a un decimo:

– IVA detratta all’atto dell’acquisto: 220.000

– IVA detraibile applicando il pro-rata del 2024 (42%): 92.400 (220.000 x 42%)

– Differenza: 127.600 (220.000 – 92.400)

– Decimo (2024): 12.760 (IVA da versare).

Ipotizzando che la rettifica sia di pari ammontare anche negli altri tre anni di tutela fiscale, si avrà che l’IVA complessivamente da versare è pari a 51.040 (12.760 x 4).

In relazione all’immobile della Società C non si deve procedere ad alcuna rettifica perché il periodo di tutela fiscale si è esaurito.

Caso n. 2

Un Gruppo societario è formato da 3 soggetti. Il management valuta se dar vita a un Gruppo IVA a partire dal 2024. In tal caso, si prendono in considerazione anche gli effetti che l’opzione produce sulla detrazione IVA relativa all’acquisto di beni immobili.

Società A

Volume d’affari 2024 stimato: 15.000.000 euro, costituito da operazioni imponibili.

Pro-rata di detrazione: 100%

Società B

Volume d’affari 2024 stimato: 45.000.000 euro, costituito per il 90% da operazioni esenti.

Pro-rata di detrazione: 10%

La società possiede un immobile industriale acquistato nel 2018 a 1.000.000 euro, con IVA di 220.000. Poiché anche nel 2018 il pro-rata di detrazione era pari al 10%, la società ha detratto IVA per euro 22.000.

Società C

Volume d’affari 2024 stimato: 30.000.000 euro, costituito per il 60% da operazioni imponibili.

Pro-rata di detrazione: 60%

La società possiede un immobile uso ufficio acquistato nel 2010 a 600.000 euro, con IVA pari a euro 132.000.

Nel caso di costituzione del Gruppo IVA, il volume d’affari complessivo sarà pari a euro 90.000.000, di cui euro 52.500.000 costituito da operazioni esenti ed euro 37.500.000 da operazioni imponibili. Il pro-rata di detrazione del Gruppo sarà quindi pari a 42%.

Il Gruppo IVA può procedere alla rettifica (in aumento) della detrazione operata dalla Società B sull’acquisto dell’immobile, in quanto il periodo di tutela fiscale viene a scadenza nel 2027.

Pertanto, nella dichiarazione relativa al 2024 (anno di costituzione del Gruppo IVA) occorre calcolare la rettifica della detrazione pari a un decimo:

– IVA detratta all’atto dell’acquisto: 22.000

– IVA detraibile applicando il pro-rata del 2024 (42%): 92.400 (220.000 x 42%)

– Differenza: 70.400 (92.400 – 22.000)

– Decimo (2024): 7.040 (IVA da recuperare come maggiore detrazione dell’anno).

Il Gruppo IVA dovrà procedere alla rettifica anche nelle dichiarazioni relative agli anni successivi a quello di costituzione del Gruppo in relazione ai quali sia ancora aperto il periodo di tutela fiscale decennale (fino al 2027 compreso).

Ipotizzando che la rettifica sia di pari ammontare anche negli altri tre anni di tutela fiscale, si avrà che l’IVA complessivamente da recuperare è pari a 28.160 (7.040 x 4).

In relazione all’immobile della Società C non si deve procedere ad alcuna rettifica perché il periodo di tutela fiscale si è esaurito.

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Fonte

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