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Gruppo IVA: verifica dei requisiti complessa nei gruppi di grandi dimensioni

Gruppo Iva: Verifica Dei Requisiti Complessa Nei Gruppi Di Grandi Dimensioni
Con la circolare n. 6 del 9 marzo 2023, Assonime ha fatto il punto sulla disciplina del Gruppo IVA, introdotta nel 2018, tenendo conto e commentando alcuni documenti di prassi che hanno analizzato diverse problematiche legate, in particolare, ai requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo IVA e per la partecipazione a quelli già costituiti.
L’art. 11 della direttiva UE n. 112 del 2006, riguardante il sistema comune dell’IVA, permette agli Stati membri, previa consultazione del Comitato IVA, di “considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi”.
Assonime rileva come, a livello nazionale, la facoltà concessa agli Stati membri dall’art. 11 sia stata esercitata con la legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017), che ha introdotto la disciplina del Gruppo IVA. Tali disposizioni permettono infatti di considerare come soggetto unico e distinto, ai fini dell’IVA, un insieme di soggetti passivi:

– stabiliti nel territorio nazionale;

– che esercitano attività d’impresa, arte o professione;

– giuridicamente indipendenti ma strettamente legati tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

L’adozione del Gruppo IVA comporta l’individuazione di un soggetto passivo titolare dei diritti e degli obblighi esclusivamente nell’ambito del sistema IVA: pertanto viene identificato attraverso un proprio numero di partita IVA e una propria autonoma iscrizione al VIES.

La costituzione del Gruppo IVA è opzionale e ha carattere onnicomprensivo; pertanto, coinvolge direttamente tutti i soggetti tra i quali ricorrono congiuntamente i tre requisiti sopracitati (c.d. principio all-in, all-out).

Assonime evidenzia come l’effetto principale della costituzione del Gruppo sia la cessazione della rilevanza ai fini IVA delle operazioni infragruppo realizzate dai soggetti partecipanti; pertanto, per queste operazioni, non risulta più necessario adempiere agli obblighi come la registrazione delle fatture di vendita e di acquisto negli appositi registri IVA e l’inserimento dei dati nella dichiarazione annuale. Inoltre, sempre infragruppo, non si applica l’imposta che per il cessionario o committente potrebbe essere in tutto o in parte indetraibile, e ciò può incidere sulla determinazione del pro-rata di detrazione nonché sulla formazione di eccedenze di imposta detraibile dalle entità appartenenti al Gruppo.

I requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo IVA

L’opzione per l’applicazione del regime del Gruppo IVA può essere esercitata solamente dai soggetti passivi d’imposta esercenti attività d’impresa, arti e professioni, ai sensi degli articoli 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972.
Assonime rileva come tale limitazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, sia in linea con l’interpretazione del termine “persone” dell’art. 11 della direttiva IVA fornita dalla Commissione europea.

Secondo l’Associazione, il principio dell’all-in all-out pone tuttavia una questione delicata in relazione alla definizione del perimetro del Gruppo. Infatti, nei gruppi di imprese di notevoli dimensioni, potrebbe risultare complessa la verifica dei requisiti soggettivi, con un forte rischio di non inclusione di un soggetto, vizio che comporterebbe il venir meno del Gruppo IVA e l’obbligo di attuare gli adempimenti che la partecipazione allo stesso esclude.

Sulla questione il Legislatore è intervenuto prevedendo che la costituzione di un Gruppo IVA senza la partecipazione di tutti i soggetti che ne avrebbero dovuto far parte invalida solamente ex nunc l’opzione esercitata dagli altri soggettivi passivi e legittima l’Agenzia delle Entrate a recuperare l’effettivo vantaggio fiscale dovuto alla mancata partecipazione del soggetto; in questa fattispecie il Gruppo IVA viene meno nell’anno successivo a quello in cui viene accertato il vizio.

Il comma 2 dell’art. 70-bis, D.P.R. n. 633/1972 definisce l’ambito soggettivo e territoriale di operatività del regime IVA di Gruppo, nel quale viene specificato che non possono partecipare ad un Gruppo IVA:

– le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;

– i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670

c.p.c.; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;

– i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Il successivo art. 70-ter definisce le nozioni di vincolo finanziario, economico ed organizzativo:

– il vincolo finanziario si configura qualora, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, vi sia tra determinati soggetti un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., oppure qualora gli stessi soggetti residenti siano controllati da un medesimo soggetto purché residente in Italia o in uno Stato con il quale vige un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni;

– il vincolo economico si configura qualora i soggetti svolgano la stessa attività principale o attività complementari o interdipendenti;

– il vincolo organizzativo si configura quando esiste un coordinamento di diritto ex. art. 2497 e ss. c.c. o un coordinamento di fatto “tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto”.

L’art. 70-ter, comma 4, riconosce la preminenza del vincolo finanziario rispetto a quello economico ed organizzativo, in quanto dall’esistenza del primo si presume l’esistenza degli atri due. Sul punto, Assonime cita la relazione di accompagnamento alla legge di Bilancio 2017, da cui si può evincere come tale preminenza sia prettamente semplificatoria; pertanto può essere superata dalla presentazione di un interpello probatorio da parte del rappresentante del Gruppo o dal soggetto passivo rispetto al quale si vuole dimostrare che il vincolo non sussiste.

I principali chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate

La circolare n. 6 di Assonime si concentra successivamente sui principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in tema di Gruppo IVA.

Vincolo finanziario

Assonime rileva che secondo l’Agenzia delle Entrate sia da escludersi la sussistenza del vincolo finanziario nell’ipotesi in cui “tra soggetti che siano stabiliti in Italia e che siano controllati dalla medesima società estera, qualora nella catena che lega i controllati residenti alla controllante non residente si frappongano altre società stabilite all’estero”

La risposta a interpello n. 148 del 2023 ha inoltre precisato che, anche nel caso in cui nella catena di controllo che lega la società controllante stabilita in Italia e le controllate anch’esse stabilite nel territorio dello Stato si frapponga una società estera, il vincolo finanziario non sussiste.

Pertanto, il Gruppo IVA, in questi casi, dovrebbe limitarsi alle società italiane controllate da una società estera ed eventualmente a una sua stabile organizzazione in Italia e non potrebbe ampliarsi alla società italiana che controlla quella estera. Tuttavia, secondo l’Associazione, tale disposizione andrebbe rivista, in quanto la disciplina italiana prevede che l’esercizio dell’opzione debba coinvolgere tutti i soggetti passivi stabili nel territorio dello Stato per i quali ricorrano i tre requisiti, secondo il principio all-in all-out.

Sarebbe incoerente che le società estere con stabile organizzazione in Italia siano fatte rientrare nel perimetro del Gruppo solo quando controllano società residenti in Italia e non anche quando sono da queste controllate.

Vincolo economico

La risposta a interpello n. 626 del 2020 l’Agenzia ha specificato che per attività principali dello stesso genere si intendono quelle appartenenti alla medesima tipologia di attività commerciale o professionale.

Vincolo organizzativo

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato, con la circolare n. 19/E del 2018, come il “coordinamento consista nella definizione della politica economica, delle strategie e delle linee essenziali delle attività svolte da autonomi soggetti passivi d’imposta, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di entità, formalmente distinte, tale da determinare la gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa”.

Partecipazione del Gruppo IVA alla procedura della liquidazione IVA di gruppo

Assonime rileva come la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo dovrebbe convivere con il regime del Gruppo IVA, in quanto il Gruppo IVA è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo.

Operativamente, il rappresentante provvede a trasferire l’eccedenza creditoria e debitoria IVA del Gruppo alla società controllante, la quale versa l’eventuale imposta al netto delle eccedenze detraibili risultanti dalle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, la circolare auspica un intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria sul tema, al fine di consentire la piena operatività delle disposizioni in materia.

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