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I bonus edilizi non utilizzabili si comunicano dal 1° dicembre

I Bonus Edilizi Non Utilizzabili Si Comunicano Dal 1° Dicembre

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.

La comunicazione va effettuata con le modalità stabilite con provvedimento 23 novembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, la comunicazione è inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi. Tramite il medesimo servizio possono essere consultati i dati delle comunicazioni accolte.

Contenuto della comunicazione

Per i crediti tracciabili sono indicati:

– il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;

– una o più rate annuali dei crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i crediti non tracciabili sono indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

Nella comunicazione è indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

La FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Anche i crediti d’imposta sottoposti a sequestro devono essere oggetto di comunicazione?

In considerazione della ratio dell’art. 25, D.L. n. 104/2023 (che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili), i crediti sottoposti a sequestro non devono essere oggetto di comunicazione, atteso che tale informazione è già in possesso dell’Agenzia. Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.

Diversamente, l’Agenzia ritiene che rientrino nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

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Fonte

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