Nel corso del 2021 alcuni fondi di private equity hanno acquisito una società IAS adopter per il tramite di una società veicolo (di seguito anche solo “Bidco”) utilizzata ad hoc per realizzare l’operazione di acquisto. Più nello specifico:
– la società veicolo era stata costituita nel corso del 2020;
– nel corso del 2021, Bidco ha acquistato la partecipazione totalitaria di una società lussemburghese (di seguito anche solo “target”), che a sua volta controllava interamente una SpA italiana (soggetto IAS adopter), di seguito anche solo “Alfa”;
– nell’ambito di tale acquisizione, Bidco ha sostenuto costi di transazione derivanti prevalentemente da consulenze strategiche, legali, finanziarie e fiscali;
– successivamente Bidco e target sono state fuse mediante fusione inversa nella SpA italiana.
La fusione ha prodotto i propri effetti giuridici in data 1° novembre 2021, mentre quelli contabili e fiscali sono stati retrodatati al mese di ottobre 2021. Bidco ha chiuso un bilancio pre-fusione al 26 ottobre 2021 in cui sono confluiti i costi di transazione. In linea con i principi contabili nazionali (OIC), Bidco aveva ritenuto corretto capitalizzare i costi accessori all’operazione di acquisto della partecipazione in target (ai sensi del par. 6 dell’
OIC 21). Pertanto, nel bilancio relativo all’esercizio 1° gennaio 2021 – 26 ottobre 2021, la partecipazione in target risultava iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie per un importo comprensivo dei costi di transazione.
Ai fini fiscali, i
costi di transazione non sono stati dedotti ma sono statui imputati ad incremento del valore fiscale della partecipazione nella società lussemburghese, ai sensi dell’
art. 110, comma 1, lettera b) del
TUIR. Ad esito della fusione, il bilancio di apertura di Bidco (predisposto secondo i
principi contabili OIC) è stato rettificato, applicando i
principi contabili internazionali adottati dall’incorporante e, successivamente, è stato fatto confluire nel bilancio d’esercizio di Alfa S.p.A. relativo all’esercizio 2021. Di conseguenza, ad esito della riclassificazione, i costi di transazione (che erano stati capitalizzati nel bilancio OIC di Bidco) sono transitati direttamente nel conto economico dell’incorporante fiscalmente residente in Italia.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Nonostante non si sia pronunciata in merito alla correttezza della rappresentazione contabile dei costi di transazione, nella
risposta a interpello n. 235 del 2023 l’Agenzia delle Entrate ha comunque chiarito che questi ultimi assumano
rilevanza a incremento del valore fiscale della partecipazione nella società lussemburghese, ai sensi dell’
articolo 110, comma 1, lettera b), del
TUIR.
Il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, nel rispetto del
principio di neutralità della fusione di cui all’
art. 172 TUIR, deve essere ereditato dall’incorporante a prescindere dalla riclassificazione operata da quest’ultima in funzione dei principi contabili adottati.
In definitiva, per l’Amministrazione finanziaria, i costi di transazione sostenuti nel corso del 2021 e rilevati ad incremento del valore della partecipazione acquistata nella società lussemburghese da parte di Bidco nell’ultimo bilancio chiuso prima dell’operazione di fusione inversa (bilancio 1° gennaio 2021 – 26 ottobre 2021) non possono essere dedotti dall’incorporante nel 2021 perché risultano inglobati nel valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Ai fini IRAP, i costi di transazione mantengono la loro originaria classificazione quali costi accessori rispetto al costo della partecipazione acquisita nella società target, per cui gli stessi non concorreranno alla formazione della base imponibile del tributo regionale.
I precedenti documenti di prassi
L’Agenzia delle Entrate, in una
precedente risposta a interpello (n. 166 del 6 aprile 2022), ha fornito chiarimenti sul regime fiscale dei costi di transazione sostenuti in occasione di una complessa operazione di ristrutturazione aziendale realizzata in più fasi. I costi di transazione (costi relativi a servizi di assistenza professionale di vario tipo ricevuti in all’operazione di acquisizione nel suo complesso) sono stati rilevato a conto economico nel bilancio della società target in cui sono confluiti gli effetti retrodatati della fusione.
Più nello specifico, una società IAS adopter (“Gamma”) aveva incorporato tramite fusione inversa, nel corso del periodo di imposta 2021, la controllante fiscalmente residente in Italia (“Delta”). Delta era una società veicolo costituita nel corso del 2020 per acquisire il controllo sulla (futura) incorporante e aveva sostenuto sia nell’anno 2020 che nell’anno 2021, costi relativi a servizi di assistenza professionale di vario tipo relativi all’operazione di acquisizione di Gamma. I costi di transazione sono stati rilevati nel conto economico di Delta sia nel 2020 che nel 2021.
Nell’esercizio 2020, Delta ha predisposto il bilancio secondo i principi contabili OIC; in particolare, sussistendo le condizioni di cui all’art. 2435-bis c.c., il bilancio è stato redatto in forma abbreviata. La partecipazione in Gamma è stata classificata tra le immobilizzazioni finanziarie mentre i costi di transazione sono stati rilevati nella voce B.7) del conto economico, come costi per servizi. Anche i costi di transazione sostenuti da Delta nell’esercizio 2021 sono stati imputati a conto economico. Gamma, come detto, è una società IAS adopter; di conseguenza Delta, fino alla data di fusione ha contabilizzato i fatti gestionali (inclusi i costi di transazione di pertinenza del 2021) secondo i principi OIC, mentre, a seguito della fusione, gli stessi fatti gestionali sono confluiti (con effetto retroattivo) nel bilancio di Gamma per essere rappresentati secondo i criteri IAS.
Gamma ha ritenuto, altresì, che detti costi non rappresentino oneri accessori da computare, ai sensi dell’
art. 110, comma 1, lettera b), del
TUIR, ad incremento del costo fiscale della partecipazione. Delta si qualifica come microimpresa e redige il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-
bis c.c.
Ai fini
IRES, per le
micro-imprese trova applicazione il principio di derivazione semplice di cui all’
art. 83, comma 1, primo periodo del
TUIR.; non opera, invece, il principio di derivazione rafforzata, previsto per i soggetti IAS e OIC adopter. Le micro-imprese sono, dunque, tenute a determinare il reddito d’impresa in continuità con il passato, applicando la derivazione giuridica dalle risultanze di bilancio e i connessi criteri di determinazione previsti dal TUIR. In applicazione del principio di derivazione semplice, la quota dei costi rilevata a conto economico nell’esercizio 2020 deve dunque considerarsi deducibile, ai fini IRES, nel medesimo esercizio.
La
deduzione dei costi di transazione è altresì conforme alla previsione di cui all’
art. 109, comma 5,
TUIR. Ciò in quanto i costi di transazione sono relativi all’acquisto di una partecipazione azionaria, ovvero di un bene che genera dividendi, e quindi proventi “esclusi” da imposizione.
Se ne deduce quindi che i costi di transazione, essendo connessi all’acquisto della partecipazione in Gamma, devono ritenersi
pienamente deducibili ai sensi dell’
art. 109, comma 5,
TUIR. Gamma ha specificato nell’istanza che la scelta tra capitalizzare un costo o imputarlo a conto economico – deve muovere dal principio generale secondo cui sono iscrivibili all’attivo i costi la cui utilità si riflette su uno o più esercizi successivi, mentre sono costi dell’esercizio gli oneri la cui utilità si esaurisce nell’esercizio in cui essi sono sostenuti, per evitare di sopravvalutare il reddito di esercizio e il correlato patrimonio di funzionamento. Le Entrate hanno proteso per la rilevanza fiscale dei costi di transazione sostenuti nel corso degli esercizi 2020 e 2021.
La contabilizzazione dei costi di transazione per i soggetti IAS adopter
Da un punto di vista contabile, il regime dei costi di transazione non è espressamente regolato dallo
IAS 27 che si limita a prevedere che le partecipazioni in società controllate vadano valutate al costo, in conformità all’
IFRS 9, o con il metodo del patrimonio netto previsto dallo
IAS 28.
Viceversa, l’
IFRS 3, al paragrafo 53 stabilisce che i costi correlati all’acquisizione (quali ad esempio provvigioni di intermediazione, spese di consulenza, legali, contabili, per perizie nonché altre spese professionali o consulenziali, costi amministrativi generali inclusi quelli per il mantenimento di un ufficio acquisizioni interne, nonché i costi di registrazione ed emissione di titoli di debito e di titoli azionari) devono essere imputati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. Lo stesso paragrafo 53 prevede, inoltre, che fanno
eccezione a questa regola i costi per l’emissione di titoli di debito e di titoli azionari che vanno rilevati secondo le regole previste dall’
IFRS 9 e dallo
IAS 32. Si tratta di costi che – come chiarito nel BC366 delle Basis for Conclusions dell’
IFRS 3 – sono sostenuti in relazione a transazioni autonome che non fanno parte dello scambio di fair value tra acquirente e venditore per il business. Questi costi, precisa il BC366,
non rappresentano asset dell’acquirente alla data di acquisizione poiché i benefici sono ottenuti nel momento in cui il servizio è ricevuto.
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