La nuova maxi-detrazione del 90%, che riguarda solo le opere inerenti alle facciate degli edifici, non si può applicare. Ma si può fruire della “normale” agevolazione del 50 per cento
di Marco Zandonà
Bonus casa, tre novità dalla manovra
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Il quesito. Ho letto che, ai fini del nuovo bonus facciate del 90%, per le abitazioni private (villette) è sufficiente operare la tinteggiatura della facciata. Non ho letto nulla, invece, sui lavori di tinteggiatura e rivestimento del muro di cinta di una villetta privata, che ritengo debbano essere totalmente compresi – altrimenti il lavoro da effettuare non sarebbe completo – tenuto soprattutto conto dello spirito annunciato dalla normativa, ovvero rendere “più belle” le città italiane. Anche questi interventi, rientrando pienamente tra i lavori di finitura esterna del fabbricato, sono quindi inclusi?
D.P. – Latina
La risposta. La risposta è negativa. Il disegno di legge di Bilancio in discussione in Parlamento prevede una nuova detrazione Irpef, pari al 90% delle spese sostenute e rimaste a carico dei contribuenti relative a interventi edilizi (compresa la manutenzione ordinaria), finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, senza alcun limite di spesa.
L’agevolazione riguarda esclusivamente immobili a destinazione residenziale (ubicati in «zona omogenea» A o B) e può essere fruita dai soli soggetti privati (non imprese), sotto forma di detrazione Irpef in dieci anni. Senza possibilità di cessione del corrispondente credito d’imposta.
Le opere agevolate sono quelle, anche di manutenzione ordinaria, inerenti alle facciate.
Mentre tutti gli interventi non inerenti, ma relativi all’edificio residenziale e alle parti accessorie (compreso anche il muro di cinta), fruiscono, per le spese di rifacimento, della “normale” detrazione del 50% prevista per il recupero edilizio.